Autore: Eco-Verde srl

  • Pubblicato il nuovo Regolamento sul trasporto transfrontaliero di rifiuti – 1157/2024 (UE)

    Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 aprile 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

    Il Regolamento stabilisce:

    •  Le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione;
    • Le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

    Il provvedimento si applica:

    a) alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;

    b) alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;

    c) alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;

    d) alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

    Sono, invece, esclusi dall’ambito d’applicazione i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;  i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; i rifiuti radioattivi; i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE.

    Il Regolamento entra in vigore il 20 maggio 2024 e si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026, fatta eccezioni per alcune disposizioni previste dall’art. 85 che presentano scadenze differite.

    da Ecocamere.

  • G7, impegno a azzerare progressivamente carbone entro 2035, nasce coalizione per acqua

    Tra gli impegni presi al G7 Ambiente, Energia e Clima a Venaria reale a Torino viene riconosciuta la necessità di sbloccare finanziamenti per il clima nell’ordine di «migliaia di miliardi»

    C’è la conferma a chiudere le centrali a carbone entro il 2035 limitandone nel frattempo l’uso al minimo necessario. E poi l’impegno a moltiplicare la capacità di stoccaggio dell’energia e a promuovere la collaborazione dei G7 nel settore dell’energia da fusione anche attraverso il lancio di un gruppo di lavoro dedicato. Ma c’è anche nero su bianco lo sforzo a ridurre le emissioni di metano, a creare un “Hub G7” per accelerare le azioni di adattamento specie nei paesi dell’Africa e a istituire una “Coalizione G7 per l’Acqua”.

    È questa la rotta tracciata dalla riunione del G7 Ambiente Clima ed Energia di Venaria Reale che si chiude oggi alla reggia di Venaria Reale e che ribadisce la traiettoria disegnata dalla COP 28 e dalle precedenti sessioni del G7 nell’ottica di mettere in campo misure concrete come auspicato alla vigilia dal padrone di casa, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

    In particolare sul fronte energetico, i Paesi G7 si sono impegnati a chiudere le proprie centrali dal carbone entro il 2035, limitandone nel frattempo l’uso al minimo necessario. È la conferma di quanto anticipato ieri dallo stesso ministro Pichetto Fratin che aveva anche rimarcato la volontà dell’Italia di procedere celermente con lo spegnimento degli impianti della penisola.

    In materia di rinnovabili, viene ribadito lo sforzo indicato dalla Cop28 di triplicare la capacità di produzione al 2030, a fronte del quale i Paesi del G7 si sono impegnati a contribuire a sestuplicare la capacità degli accumuli di energia al 2030.

    Per il nucleare, i paesi G7 hanno deciso di istituire un Gruppo di Lavoro sull’Energia da Fusione per condividere le migliori pratiche ed esplorare le aree di cooperazione per accelerare lo sviluppo e la dimostrazione di impianti a fusione, incoraggiando l’aumento degli investimenti privati e pubblici.

    Un ulteriore impegno riguarda poi la riduzione del 75% al 2030 delle emissioni di gas metano dalle filiere dei carburanti fossili e la decarbonizzazione degli impianti industriali e hard-to abate ricorrendo alle tecnologie innovative tra cui CCS, l’idrogeno rinnovabile a basse emissioni e biometano. Mentre sui biocarburanti, sostenuti dal governo italiano, non ci sono particolari assunzioni se non un passaggio in cui si riconosce il loro possibile apporto.

    Quanto al fronte africano, prenderanno corpo una serie di impegni e nuove iniziative come “G7 Adaptation Accelerator Hub” che nasce dall’esigenza di trasformare le priorità dei piani di adattamento dei paesi in via di sviluppo più vulnerabili in piani d’investimento capaci di attrarre finanziamenti pubblici e privati.

    Infine, con riferimento alla tutela e delle risorse naturali, arriva la scelta di istituire una “Coalizione G7 sull’Acqua”, che rappresenta la prima iniziativa dei G7 sul tema e che potrà essere il luogo di discussione e di confronto per facilitare iniziative di salvaguardia su questo versante.

  • Scadenza per il pagamento del diritto annuo d’iscrizione all’ANGA entro il 30 aprile

    Si ricorda che ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.M. 120/2014 il 30 aprile p.v. scade il termine per il pagamento del diritto annuo d’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, il cui ammontare per ciascuna categoria e classe è stabilito dall’art. 24, comma 3, del medesimo decreto.
    Per verificare l’importo ed effettuare il pagamento dovuto, è necessario collegarsi al sito  https://www.albonazionalegestoriambientali.it, selezionare la voce LOGIN IMPRESA, e poi entrare nella sezione Diritti.
    Si ricorda che ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.M. 120/2014 “l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento”. Successivamente, decorso 1 anno dalla notifica della sospensione verrà disposta la cancellazione d’ufficio dell’impresa, ai sensi dell’art. 20, comma1, lettera f), del medesimo decreto.
    Per chiarimenti relativi ai pagamenti dovuti, rivolgersi alla Sezione di competenza.

    I contatti sono disponibili al seguente link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Sezioni


    ENGLISH
    In accordance with art. 24, paragraph 4 of the Ministerial Decree 120/2014, annual membership payments for the National Register (ALBO) of Environmental Agents will expire April 30th.  The total amount for each category and class is established by art. 24, paragraph 3, of the Decree.
    To verify and pay the due amount please log into the following website: https://www.albonazionalegestoriambientali.it, select LOGIN COMPANY and lastsly, select the FEES tab.
    Please note that pursuant to art. 21, paragraph 7 of the Ministerial Decree 120/2014 “the non-payment of the annual fee within the time limits incurs suspension from the ALBO Register, and sais suspension will last until successful payment.” Subsequently, upon reaching a one year suspension, the company will be cancelled from the Register at once, as specified in art. 20, paragraph 1, letter f) of the same decree.
    For an explanation of the payments due, contact your respective Regional Section.

    Contacts are available at the following link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Sezioni

  • Spedizioni di rifiuti, via libera definitivo alla riforma

    Il Consiglio Ue ha approvato la riforma del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, pronto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A partire dal 2026 stop alle esportazioni di plastica verso paesi non OCSE e via libera al nuovo sistema digitalizzato per la gestione degli adempimenti

    Facilitare lo scambio, tra paesi Ue, di rifiuti diretti a recupero, ma soprattutto limitare le esportazioni – incluse quelle illegali – verso paesi terzi, che nel 2020 hanno raggiunto i 32,7 milioni di tonnellate, pari a circa il 16 % del commercio mondiale di rifiuti. Con uno stop all’invio di scarti in plastica verso i Paesi non OCSE. Queste le direttrici lungo le quali agirà la riforma del regolamento europeo sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, approvata oggi in via definitiva dal Consiglio Ue e pronta alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A far data dalla quale scatterà il periodo transitorio di due anni, trascorso il quale il regolamento diventerà a tutti gli effetti operativo. La riforma, fortemente voluta dalla Commissione uscente nel quadro del nuovo piano d’azione sull’economia circolare, riscriverà le regole e le procedure che dal 2006 a oggi, in linea con la Convenzione di Basilea, hanno disciplinato le spedizioni di rifiuti sia tra Stati membri che fuori dai confini dell’Unione. Ridisegnando, in parte, anche i confini del mercato internazionale degli scarti.

    La proposta di riforma presentata dalla Commissione a novembre del 2021 è stata infatti rafforzata dall’intesa raggiunta da Consiglio e Parlamento al termine dei negoziati sul testo. Su iniziativa degli eurodeputati infatti il testo è stato potenziato con la previsione di un drastico giro di vite per i rifiuti non pericolosi in plastica. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della riforma, quindi intorno alla primavera del 2026, questi non potranno essere più esportati verso paesi non OCSE. Una vera e propria messa al bando che durerà almeno cinque anni, dopodiché i paesi di destinazione potranno fare richiesta di riprendere le importazioni, a patto di dimostrare di poter gestire i rifiuti in ingresso nel rispetto dei migliori standard di sostenibilità ambientale e sociale. La stretta sulle esportazioni di plastiche non pericolose riguarderà, sebbene in misura meno radicale, anche quelle dirette verso i paesi EFTA e OCSE (incluse le principali mete per i rifiuti in uscita dall’Ue, ovvero Turchia e India), che dovranno essere sempre soggette alla procedura di notifica e approvazione.

    “Il nuovo regolamento introduce restrizioni per i mercati internazionali dei rifiuti – commenta Claudia Mensi, presidente dell’associazione europea dei gestori di rifiuti FEAD – il che significa che manterremo una quota maggiore dei rifiuti prodotti all’interno dell’Ue. Il nostro ruolo come rappresentanti del settore è ora quello di far comprendere che tali restrizioni richiedono migliori capacità di riciclo e gestione dei rifiuti, una domanda forte e stabile di riciclati e procedure migliorate per poter smaltire queste quantità crescenti”. Motivo per cui nelle ultime settimane i riciclatori hanno chiesto misure di protezione per arginare l’ingresso di polimeri riciclati provenienti dai paesi asiatici. Appello al quale le istituzioni Ue hanno risposto con una clausola di salvaguardia inserita nel nuovo regolamento imballaggi, in via di approvazione, che limita l’import a soli polimeri prodotti in linea con gli standard di qualità e sostenibilità europei.

    Lo stop alle esportazioni varrà solo per i rifiuti non pericolosi in plastica, mentre per tutti i rifiuti diretti a recupero contenuti nella cosiddetta ‘lista verde’ continuerà a valere un regime autorizzativo meno stringente, anche se per i carichi diretti verso destinazioni fuori dall’Ue (sia OCSE che non OCSE) il via libera sarà rilasciato solo a patto che l’impresa esportatrice riesca a dimostrare che l’impianto di destinazione abbia superato audit ambientali indipendenti. Un irrigidimento delle procedure pensato per porre un freno non solo al recupero in strutture precarie sotto il profilo ambientale e sanitario, ma anche a operazioni quasi esclusivamente cartolari. Contratti ‘facili’ con operatori borderline che spesso nascondono veri e propri traffici internazionali.

    Proprio sul fronte del contrasto al traffico illecito, il nuovo regolamento prevede l’istituzione di un gruppo di controllo per migliorare la cooperazione tra i paesi dell’Ue, con l’obiettivo di prevenire e individuare le spedizioni illegali. In collaborazione con le autorità nazionali la Commissione potrà effettuare ispezioni negli Stati membri, laddove sussistano sufficienti sospetti che si stiano verificando spedizioni illegali di rifiuti, magari mascherati da prodotti di seconda mano o riciclati. Il nuovo regolamento, infatti, non si applicherà alle esportazioni di end of waste e di beni usati, a patto però che in entrambi i casi gli Stati membri si assicurino che il regime giuridico dei materiali esportati sia stato determinato nel rispetto della disciplina europea in materia.

    A fare da contraltare alla stretta sulle procedure per le esportazioni verso paesi terzi, la completa digitalizzazione di quelle relative alle movimentazioni dentro i confini dell’Ue. Entro il 2026 tutti gli adempimenti verranno fatti confluire in un sistema centralizzato in capo alla Commissione europea, con tempi scadenzati per la richiesta di informazioni e il rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti competenti. Sempre in tema di semplificazioni la riforma rafforza anche l’istituto delle pre-autorizzazioni, fin qui poco utilizzato, che consente agli impianti di recupero localizzati in un determinato paese di ricevere rifiuti dall’estero con procedure più snelle. L’obiettivo, in questo caso, è quello di facilitare lo scambio tra Stati membri rafforzando il mercato interno dei rifiuti recuperabili, mentre l’avvio a smaltimento in un altro paese Ue verrà consentito solo in circostanze ben motivate e in ogni caso nel rispetto della procedura di notifica e approvazione. “Sarà essenziale un’attuazione agevole e armonizzata del nuovo regolamento da parte di tutte le autorità competenti – spiega Mensi – poiché non è prevista una revisione fino al 2035″.

    di Redazione Ricicla.tv

  • Decreto MILLEPROROGHE 2024 convertito: tutti i rinvii in materia ambientale

    In Gazzetta ufficiale la Legge di Conversione (Legge del 23 febbraio 2024, n. 18) al Decreto Milleproroghe 2024 (DL 30 dicembre 2023, n. 215) che porta con sé diverse proroghe in materia di ambiente.

    Vediamo le principali novità e le proroghe introdotte per il mondo rifiuti, bonifiche e siti contaminati.

    Siti contaminati: bonifiche Sito d’Interesse Nazionale

    Proroga al 1° gennaio 2025 il termine entro il quale adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (art. 12, comma 2);

    Proroghe Rifiuti 2024

    Proroga di sei mesi il termine per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (art. 12, comma 3);

    Differisce al 30 giugno 2024 il termine (scaduto il 13 dicembre 2023) fino al quale è ammessa l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare (art. 12, comma 6-septies, introdotto durante l’esame in sede referente);

    Proroghe 2024 Acque

    Proroga – fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – il termine fino al quale il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio è autorizzato (a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente (art. 12, comma 5, modificato durante l’esame in sede referente);

    Stabilimenti industriali e riqualificazione Ilva

    Proroga fino al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine entro il quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza ambientale (art. 12, comma 1);

    Proroga di un anno – dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 – l’incarico di Commissario straordinario per la bonifica e la riqualificazione dell’area di Taranto, prevedendo, altresì, l’attribuzione al Commissario di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati (art. 12, comma 6);

  • MUD 2024: la scadenza è il 1°luglio 2024

    È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.

    Il MASE comunica che, in base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 1° luglio 2024.

    La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2024 è demandata al MASE che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito web le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

    Da lunedì 11 marzo, si potranno presentare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2024, ed in particolare:

    • portaIe teIematico per Ia trasmissione deIIe Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, ImbaIIaggi;
    • portaIe teIematico per Ia compilazione e trasmissione deIIa Comunicazione rifiuti urbani e raccoIti in convenzione;
    • portaIe teIematico per Ia compiIazione e trasmissione deIIa Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
    • portale telematico per Ia compiIazione deIIa Comunicazione Rifiuti semplificata.

  • Rapporto Ambientale 2023 da ISPRA

    Il 21 febbraio, a Roma, l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha presentato i risultati emersi dall’edizione 2023 del Rapporto Ambiente, studio strutturato in due parti: la prima descrive le realtà regionali attraverso l’analisi di 21 indicatori che definiscono le tendenze delle principali tematiche ambientali, mentre la seconda è composta da brevi articoli che riguardano specificità regionali e/o attività SNPA particolarmente rilevanti e di interesse per la collettività.

    Dallo studio emerge che il Paese è in linea con gli obiettivi europei e di sviluppo sostenibile per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che raggiunge buoni livelli di raccolta differenziata dei rifiuti e diminuisce lo smaltimento in discarica. Emerge, però, un aumento della produzione dei rifiuti speciali e l’incidenza del turismo sui rifiuti urbani, criticità relative allo stato delle emissioni di gas serra e consumo di suolo. 

    Per maggiori informazioni, consultare Il Rapporto Ambiente – Edizione 2023 sito di ISPRA.

    Oppure la sintesi del Rapporto Ambientale:

  • Rentri, il futuro è digitale! – evento curato da Ricicla.tv

    Dalle modalità operative alle istruzioni di compilazione dei modelli informatici di registri di carico e scarico e formulari, passando per i nuovi strumenti dell’amministrazione digitale: in un webinar curato da Ricicla.tv con la partnership di Nica, TeA Consulting e Gruppo Zucchetti, tutto quello che c’è da sapere, e da fare, per arrivare preparati al debutto del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI.

    Una autentica rivoluzione, per produttori, trasportatori e gestori di rifiuti, che richiederà da parte delle imprese obbligate un ‘salto quantico’ nella direzione della digitalizzazione dei processi amministrativi. Clicca sui link per scaricare le slide dei relatori!

  • ENERGIA e QUOTE DI CARBONIO. Legge di conversione n.169/2023 del decreto-legge n.131/2023

    Sulla Gazzetta ufficiale del 28 novembre 2023 è stata pubblicata la legge di conversione n.169/2023 del decreto-legge n.131/2023, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

    La legge di conversione in esame entra in vigore il 29 novembre 2023.

    A seguito di una analisi del provvedimento, si segnala che non vi sono state rilevanti modifiche a quanto già disposto dal decreto-legge n.131/2023.

    Si ricordano le principali disposizioni introdotte dal decreto convertito:

    All’art.3 “Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica”, si è stabilito che al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano certi requisiti stabiliti al comma 1, sempre dell’art. 3.

    Sempre all’art. 3, comma 8, si ricorda che le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

    Tali imprese sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:
    – a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
    – b) ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
    – c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.

    www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/29/23G00141/sg

  • Attività economiche sostenibili, criteri UE per definirle

    • Definisce quando si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

    • Modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.