Autore: Eco-Verde srl

  • Videosorveglianza ammissibile per gli inadempimenti

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    È ammissibile l’utilizzo del sistema di videosorveglianza per comprovare l’inadempimento disciplinare del lavoratore.

    Non ha dubbi la Corte di Cassazione,  che ne ha ritenuto ammissibile l’uso, nonostante tale sistema rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori, nella specie relativa a vicende ricadenti nel testo della norma anteriore alle modifiche apportate dal Jobs act.

    Per i giudici, in ogni caso, il ricorso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza va effettuato nel rispetto delle garanzie previste dallo Statuto (legge 300/1970), oltre che delle esigenze organizzative e produttive e della sicurezza sul lavoro.

    Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di cassazione, la contestazione è stata rivolta nei confronti di un educatore professionale che, a fronte del rifiuto di alcuni studenti di obbedire a delle sue direttive, ne aveva afferrato con forza la maglietta e, successivamente, ne aveva spinto uno, procurandone la caduta. Tutte tali azioni erano state riprese dall’impianto video installato nei locali con finalità di sicurezza, in conformità alle previsioni dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

    Il lavoratore, nel subire il provvedimento disciplinare, aveva contestato, tra le altre cose, il ricorso alle registrazioni, ma il giudice del merito prima e la Corte di cassazione poi, hanno confermato la legittimità della valutazione delle riprese nell’ambito di una più ampia considerazione delle prove raccolte a sostegno della sanzione disciplinare. Nella complessiva valutazione della vicenda erano state prese in considerazione anche la proporzionalità della sanzione al fatto, accertata tenendo conto delle circostanze oggettive e delle modalità soggettive della condotta del lavoratore (oltre alle giustificazioni rese da quest’ultimo) che dimostravano corretto procedere con la sanzione disciplinare.

    In tale complessivo esame, la valutazione delle riprese del sistema di sorveglianza era un elemento aggiuntivo e del tutto legittimo, anche considerato che lo stesso era chiaramente destinato a esigenze di sicurezza, essendo orientato a spazi accessibili anche a personale non dipendente e che non accolgono postazioni di lavoro ed essendo stato posizionato a seguito di un accordo sindacale.

    Se avete dei dubbi non esitate a contattarci! Eco-Verde è una società di consulenza che offre attività di supporto, supervisione e revisione della documentazione e delle procedure aziendali che comportano il trattamento di dati personali per l’adeguamento ad una normativa in costante evoluzione, a seguito dell’entrata in vigore del GDPR.

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  • Organigramma e Funzionigramma Privacy

    Ogni impresa o Pubblica Amministrazione che riveste il ruolo privacy di titolare del trattamento, nel predisporre un modello organizzativo privacy e, comunque, prima di definire un percorso di conformità al GDPR deve necessariamente innestare, sull’architettura generale della propria organizzazione, una specifica struttura organizzativa privacy, attribuendo ad ogni entità, nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ruoli e responsabilità funzionali a presidiare i dati personali.

    Il titolare deve predisporre un organigramma ed un funzionigramma privacy.

    Tale schema è funzionale ad assicurare che il titolare abbia sempre il pieno controllo di tutti i trattamenti, anche di quelli che vengono effettuati per suo conto da altre entità (i.e. i responsabili del trattamento).

    Si tratta, però, evidentemente di un organigramma piatto (flat) che descrive una struttura organizzativa con un solo livello di gestione tra il titolare e tutti i dipendenti/autorizzati e gli eventuali responsabili del trattamento/sub responsabili.

    Questo tipo di struttura, molto accentrata, è solitamente utilizzata da liberi professionisti o piccole imprese ma evidentemente non appare adeguata a Pubbliche Amministrazioni o imprese medio/grandi.

    L’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy è una forma di declinazione del principio di accountability, poichè stabilisce che il titolare, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, individuando le modalità che ritiene più opportune, può attribuire specifici compiti e funzioni, connessi al trattamento di dati personali, a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità.

    Così, sulla base di questa norma, l’impresa o la Pubblica Amministrazione che riveste il ruolo di titolare può modellare, all’interno della propria organizzazione, specifici ruoli ulteriori rispetto a quelli dell’autorizzato e del responsabile del trattamento. Sono particolari ruoli che vengono in genere definiti designato o anche delegato poiché la categoria giuridica utilizzata per l’attribuzione del ruolo è la delega di funzioni.

    Utilizzando questa particolare leva è così possibile attribuire, all’interno dell’organizzazione del titolare, ruoli e responsabilità diversificati ed adeguati alle varie esigenze operative.

    Così, ad esempio, i soggetti ai quali è attribuito il potere decisionale circa finalità e mezzi dei trattamenti potranno assumere il ruolo privacy di “Esercente la funzione di titolare” mentre ai “middle managers” potrà essere attribuito il ruolo di “designato/delegato”.

    È così possibile disegnare un organigramma ed un funzionigramma privacy più articolato, in cui vengono delineati analiticamente i compiti attribuiti e sono contestualmente individuati ulteriori livelli di responsabilità rispetto all’organigramma “flat” disegnato considerando soltanto le indicazioni stabilite nel GDPR.

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  • Un disservizio può violare il GDPR

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    ATTENZIONE: Un malfunzionamento dell’email può costituire un data breach e violare il GDPR

    La posta elettronica è uno strumento da mantenere sempre funzionante; un disservizio delle e-mail (con il ritardo nel ricevimento delle comunicazioni elettroniche) Potrebbe ricadere in un data breach, ovvero una violazione dei dati personali.

    È una indicazione pratica, derivante da un provvedimento belga del 2 febbraio 2023, che indica che le scuole devono osservare scrupolosamente, fornendo apposite istruzioni al personale docente e non docente.

    Il provvedimento deve essere studiato e ha rilevanza anche in Italia, considerato che applica il GDPR (Regolamento UE sulla Protezione dei Dati n. 2016/679) e cioè la stessa normativa applicabile alle scuole italiane.

    Nel caso, oggetto della pronuncia in esame, una persona ha inviato a un ente pubblico la richiesta di conoscere chi aveva avuto accesso a suoi dati personali, contenuti in un archivio elettronico nazionale. Nella sua richiesta, inviata per posta elettronica, l’interessato ha specificato che intendeva conoscere tutte le informazioni relative all’accesso al suo fascicolo personale, compreso il motivo e l’identità della persona e/o dell’ente che aveva consultato i dati.

    L’interessato ha ricevuto una risposta automatica dal titolare del trattamento con cui veniva informato che la casella di posta elettronica del destinatario era piena e che non potevano essere ricevuti nuovi messaggi.

    L’interessato ha ricevuto una risposta automatica dal titolare del trattamento con cui veniva informato che la casella di posta elettronica del destinatario era piena e che non potevano essere ricevuti nuovi messaggi.

    La persona in questione ha presentato un reclamo al Garante della Privacy.

    L’autorità belga, dopo avere qualificato la richiesta dell’interessato come un’istanza di accesso ai sensi dell’articolo 15 del Gdpr, ha accertato che l’ente non aveva risposto nel termine previsto dallo stesso Gdpr (un mese, si veda l’articolo 12) e ha ordinato all’ente di evadere la richiesta. Nel suo provvedimento il Garante belga ha constatato che l’indirizzo e-mail fornito dal titolare del trattamento non funzionava, con questo violando l’obbligo di mantenere disponibile agli interessati un canale idoneo a consentire loro di esercitare i diritti riconosciuti agli interessati dal GDPR.

    Fin qui la pronuncia belga. Ma vediamo quali sono le ricadute operative per le scuole italiane e il personale delle stesse.

    Una prima notazione riguarda l’organizzazione delle scuole. A questo scopo la scuola deve essere in grado di monitorare costantemente la posta elettronica, di scoprire rapidamente eventuali disservizi in corso e di intervenire velocemente per il ripristino della funzionalità in caso di interruzioni, provvedendo se del caso a svuotare la casella così da scongiurare la perdita di comunicazioni.

    Tutto ciò rappresenta una buona gestione degli strumenti elettronici, ma anche un obbligo espresso discendente dal Gdpr.

    Una seconda notazione riguarda le caselle di posta elettronica assegnate ai singoli dipendenti, sia quelle intestate al nome degli uffici sia quelle intestate al singolo dipendente.

    In proposito, occorre ricordarsi che il Garante della privacy italiano ha più volte sottolineato che le caselle e-mail non sono sistemi di archiviazione. Questo significa che le e-mail non devono essere utilizzate quale un deposito delle comunicazioni, ricevute e inviate, da conservare senza limiti di tempo.

    Questo significa anche che le caselle di posta elettronica devono essere sottoposte a una periodica verifica per distinguere quali messaggi debbano essere conservati e quali no, selezionando le e-mail che rappresentano atti endoprocedimentali da quelle che sono semplici messaggi e procedendo, quindi, a backup e cancellazioni.

    La pulizia periodica delle caselle di posta elettronica elimina, tra l’altro, alla radice la possibilità di saturazione della loro capacità e tutti gli inconvenienti che ne derivano.

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  • La difesa non giustifica l’accesso alla mail

    La difesa in giudizio di un’indagine non giustifica l’accesso alla posta elettronica del lavoratore coinvolto.

    Il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali. Tanto più se riguarda una forma di corrispondenza, come i messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente.

    È il motivo per cui un’azienda è stata sanzionata di recente, dato che, dopo l’interruzione della collaborazione lavorativa con un’esponente di una cooperativa, ne aveva mantenuto attivo l’account di posta elettronica, prendendo visione del contenuto e impostando un sistema di inoltro verso un dipendente della società.

    La collaboratrice, prima che si definisse il rapporto di lavoro con l’azienda, aveva raccolto, a nome dell’azienda stessa e tramite una casella mail aperta per l’occasione, i riferimenti di potenziali clienti incontrati ad una fiera.

    Secondo l’azienda poi, il successivo tentativo di contattarli a nome della propria cooperativa aveva in seguito portato ad un contenzioso giudiziale.

    Quindi, nel timore di perdere i rapporti coi potenziali clienti, l’azienda non si era limitata a scrivere per spiegare loro che la persona era stata rimossa, ma ne aveva anche visionato le comunicazioni. È bene ricordare che né l’esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l’interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento di dati personali. Per realizzare un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco (necessità di prosecuzione dell’attività economica del titolare e diritto alla riservatezza dell’interessato) sarebbe stato sufficiente attivare un sistema di risposta automatico, con l’indicazione di indirizzi alternativi da contattare, senza prendere visione delle comunicazioni in entrata sull’account.

    Nel corso del procedimento è emerso anche che l’azienda, in quanto titolare del trattamento, non aveva fornito all’interessata né idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione della casella e-mail né l’informativa sul trattamento dati. A nulla vale il fatto che il contratto di assunzione non fosse stato ancora firmato. Come ricorda l’Autorità, nell’ambito di trattative precontrattuali, infatti, l’obbligo di informare gli interessati è espressione del principio generale di correttezza.

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  • Corso Obbligatorio sull’utilizzo dei diisocianati

    A partire dal 24 Agosto 2023, ai sensi del Regolamento (EU) 2020/1149 del 3 Agosto 2020 (che ha introdotto la restrizione sui diisocianati), scatta l’obbligo per gli utilizzatori professionali (dipendenti delle imprese e lavoratori autonomi) di frequentare un corso sull’uso sicuro di tale/i sostanza/e o miscela/e, a meno che la concentrazione dei diisocianati nel prodotto in uso sia inferiore allo 0,1 % p/pI.

    Infatti, ai sensi del citato Regolamento Europeo, i diisocianati possono essere presenti nei prodotti ad uso industriale e professionale, se:

    • la loro concentrazione non supera lo 0,1 % p/p; oppure
    • il fornitore si assicura che il destinatario della/e sostanza/e o della/e miscela/e riceva informazioni sui requisiti relativi al training e che tale dichiarazione sia apposta sull’imballaggio, in modo da essere visibilmente distinta dal resto delle informazioni dell’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 è richiesta una formazione adeguata prima dell’uso industriale o professionale”.

    Pertanto, a seguito della RESTRIZIONE N° 74 (Regolamento (EU) 2020/1149 del 3 Agosto 2020), è obbligatorio per legge, entro il 24 agosto 2023, che tutti i lavoratori (dipendenti o autonomi) che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali (esempio schiuma poliuretanica espandente o prodotti vernicianti) facciano un corso che li istruisca sui rischi connessi al loro uso e insegni anche come utilizzarli in sicurezza usando, quando è il caso, appropriati dispositivi di protezione individuale. Per dimostrare l’avvenuta formazione dovranno ottenere un Attestato di Formazione emesso da un’agenzia formativa, abilitata per legge alla somministrazione dei corsi sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, con esito positivo della verifica sull’apprendimento.

    La formazione di base, che sarà obbligatoria, deve essere fatta da un docente che abbia i requisiti previsti dalla legge e sia un esperto in salute e sicurezza. Al termine del corso, il partecipante dovrà superare un test un test di apprendimento. Superato il test il partecipante riceverà un “Attestato di Formazione” che lo abilita all’utilizzo professionale della schiuma poliuretanica. Se il formatore e l’azienda che eroga l’Attestato non hanno i requisiti richiesti, o la verifica dell’apprendimento non è conforme alle prescrizioni di legge, l’Attestato non ha valore e l’utilizzatore e/o il suo datore di lavoro sono soggetti alle sanzioni.

    In caso di accertamento da parte dell’Organo di vigilanza, per l’utilizzatore che risulta sprovvisto dei documenti che attestano la partecipazione al corso con esito positivo, la sanzione minima prevista parte da € 40.000 o l’arresto fino a 3 mesi.

    I settori nei quali i diisocianati possono essere impiegati sono molteplici, come ad esempio nel campo degli adesivi e sigillanti, delle vernici e pitture, degli elastomeri, o ancora delle schiume.

  • Bando Isi valevole per l’anno 2023

    (Incentivi a fondo perduto per gli interventi in materia di salute e sicurezza)

    Il 1° febbraio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale italiana l’estratto dell’avviso pubblico per il bando Isi 2022.

    L’Inail mette a disposizione 333 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti al fine del miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto alle condizioni preesistenti.

    Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

    • progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2;
    • progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;
    • progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
    • progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
    • progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

    Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, sono pubblicate nella sezione dedicata al bando Isi 2022.

    Le imprese avranno a disposizione una procedura informatica a partire dal 2 maggio 2023 che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

    La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.

    Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

    Per ulteriori informazioni potete visitare la pagina del sito Inail dedicata:

    Bando Isi 2022

    Se avete dei dubbi non esitate a contattarci! Eco-Verde offre alle aziende consulenza ed assistenza tecnica finalizzate all’applicazione delle normative inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la gestione degli adempimenti da esse derivanti, compresi l’assunzione di incarichi di responsabilità, direzione e coordinamento ove richiesto. Inoltre Eco-Verde è un Centro di Formazione di diretta emanazione dall’Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione En.Bi.Form. e si impegna ad offrire formazione e aggiornamenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle aziende.

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  • Nuovo CCNL edilizia e aggiornamento della formazione lavoratori ogni 3 anni

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    Il CCNL edilizia, siglato il 3 marzo 2022, introduce delle novità per i lavoratori del settore edile anche per quanto riguarda la formazione alla sicurezza sul lavoro.

    Innanzitutto, nel nuovo CCNL edilizia, le parti condividono la necessità di garantire la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

    La novità più importante riguarda però l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, che dovrà essere effettuato ogni 3 anni (invece che ogni 5, come in precedenza). Come specificato nel CCNL, la periodicità triennale “si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente e per il preposto“.

    Il nuovo accordo contrattuale, influisce più in materia di giurisprudenza del lavoro e sindacale, che non di sicurezza sul lavoro. Infatti, l’obbligo di aggiornamento triennale per chi applica il CCNL edilizia non può scavalcare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. né l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Se il datore di lavoro che applica questo contratto si attiene al quinquennio per l’aggiornamento dei lavoratori – come da norme in materia di sicurezza sul lavoro – non incorre nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è però previsto un diverso tipo di sanzione, secondo quanto stabilito all’articolo 509 del Codice Penale “Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo … è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”. Inoltre, nel caso dovesse nascere un contenzioso con il lavoratore, quest’ultimo potrebbe contestare un eventuale licenziamento per giusta causa o citare il datore di lavoro per altri motivi, appellandosi appunto al mancato rispetto del contratto di lavoro.

    In caso di sopralluogo dell’Organo di Vigilanza ASL, questa non può contestare la violazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ma provvederà a comunicare la notizia del mancato rispetto del CCNL edilizia all’Ispettorato territoriale del lavoro. A questo punto l’Ispettorato contesterà la sanzione amministrativa per la mancata formazione obbligatoria o per il mancato aggiornamento triennale, con la citata sanzione che ne consegue.

    Pertanto, per chi applica il nuovo CCNL edilizia, sarà opportuno far svolgere ai lavoratori l’aggiornamento di 6 ore ogni 3 anni invece che ogni 5.

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  • WINDOWS 11 È UNO SPYWARE? Privacy sul PC

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    WINDOWS 11 È UNO SPYWARE? COME CORRERE AI RIPARI E PROTEGGERE LA PRIVACY SUL PROPRIO COMPUTER

    Windows 11 è accusato di trasmettere a server esterni numerosi dati dei computer degli ignari utenti, contattando diversi servizi online forniti da Microsoft (MSN, Bing, Windows Update e altri) ma anche terze parti, come Steam, McAfee e il sito Scorecard Research di Comscore, che compie ricerche di mercato al fine di compilare “studi e rapporti sulle tendenze e i comportamenti in Internet”.

    Le informazioni dovrebbero sempre e comunque essere raccolte solo sui computer in cui l’utente ha dato consapevolmente il proprio consenso accettando di aderire al programma, ed essere comunque limitati e pertinenti con le finalità dichiarate, mentre a quanto pare Windows 11 andrebbe ben oltre.

    È stato effettuato un esperimento in cui utilizzando un software “packet sniffer” per effettuare analisi di protocollo ha permesso di monitorare tutto il traffico presente sulla rete utilizzando una particolare modalità con cui è possibile individuare eventuali incapsulamenti, riconoscere i singoli campi, permettendo di interpretarne il significato; utilizzando questo software su una installazione di Windows 11 “pulita”, appena portata a termine su un laptop, è stato osservato che sin dal primo boot il sistema operativo cerca di raggiungere server di terze parti, senza chiedere alcun consenso o avvisare l’utente.

    Per fare una comparazione oggettiva, gli esperti informatici hanno fatto prove analoghe con Windows XP, e il vecchio sistema operativo di Microsoft, a parte il collegamento a Windows Update e Microsoft Update per gli aggiornamenti, non trasmetteva praticamente nessuna informazione di rilievo all’esterno.

    Per correre ai ripari è in primo luogo raccomandato prestare molta attenzione alla fase di configurazione iniziale quando si acquista un nuovo computer su cui è preinstallato Windows 11, leggendo attentamente ciascuna delle numerose richieste di consenso che vengono fatte nei vari passaggi e negando tutte quelle su cui non si è d’accordo o che semplicemente destano sospetti per cui si teme che si potrebbe dare inconsapevolmente l’autorizzazione a trasmettere all’esterno più informazioni del dovuto.

    Se invece il computer non è nuovo, e si necessita di bloccare le comunicazioni di dati all’esterno che non sono necessarie, o quantomeno si desidera fare un check-up dei canali di comunicazione che risultano aperti sul proprio pc, si può fare ricorso a specifiche applicazioni o funzioni che non necessitano neppure di essere installati ma solo eseguiti, e serve proprio assumere il controllo sulle varie funzioni del sistema operativo che comportano la trasmissione di dati all’esterno e bloccare i servizi di raccolta dati in Windows 10 e Windows 11, con una serie di opzioni suddivise per categoria che possono essere attivate o disattivate a犀利士 propria discrezione, tra cui quelle relative alla privacy (compreso l’ID pubblicità), i servizi di telemetria, l’assistente virtuale Cortana (che talvolta può risultare peraltro fastidioso), i servizi di geolocalizzazione e identificazione del sistema, i servizi di tracciamento del comportamento dell’utente, e ovviamente Windows Update Windows Defender, che a regola però non dovrebbero essere bloccati perché effettivamente necessari al buon funzionamento del computer.

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  • Rischio privacy per una riparazione del pc

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    Privacy a rischio anche per una semplice riparazione del computer: il 37,5% dei tecnici dell’assistenza curiosano nei dispositivi dei clienti.

    Capita a tutti di dover portare un pc o un laptop in assistenza, e sicuramente in tali circostanze ci si chiederà se i tecnici curioseranno tra i file archiviati sul proprio computer, comprese foto e filmati. Secondo un’indagine condotta dall’Università di Guelph in Canada, purtroppo la risposta in molti casi è “sì”, sia per chi si rivolge ad un negozio di informatica locale sia per chi si rivolge al servizio di assistenza di una catena o del produttore del dispositivi elettronici.

    Nello specifico, le violazioni della privacy rilevate dalla ricerca riguardano i dati privati che quasi mai hanno a che fare con il problema del pc, ad esempio ben 6 tecnici su 16 (37,5%) guardano i file e i dati personali dei clienti e a volte li copiano pure su dispositivi esterni (2 su 16).

    Secondo l’indagine dell’università canadese, queste intromissioni nella sfera privata degli ignari utenti avvengono con la stessa frequenza nei negozi locali e nelle grandi catene, ma soprattutto essendo condotte da tecnici specializzati spesso è anche difficile rilevare segnali di tale attività illegale e scorretta nei confronti dei clienti.

    Dato che non è possibile sapere quando si avrà bisogno di assistenza tecnica, le aziende informatiche che trattano di privacy forniscono alcune “best practices” per seguire norme di sicurezza che proteggano sempre i dati e che riducano il rischio di una violazione della privacy sui dati memorizzati nel proprio computer:

    per seguire norme di sicurezza che proteggano sempre i dati e che riducano il rischio di una violazione della privacy sui dati memorizzati nel proprio computer:

    • verificare in rete opinioni e recensioni di un negozio locale per verificare la reputazione del tecnico. In caso di sospetti, rivolgersi all’assistenza del produttore del dispositivo;
    • se è possibile ancora accedere ai dati e utilizzare il computer prima di portarlo a riparare fare un backup dei dati e rimuovere i file più critici;
    • rimuovere tutti i dispositivi di archiviazione esterna;
    • utilizzare un software di crittografia per protegge i file;
    • nei casi più estremi, utilizzare un software di cancellazione sicura per eliminare tutti i dati personali dal computer (dopo aver fatto il backup) e le tracce delle ultime attività online;
    • non condividere le password se non è necessario per effettuare la riparazione.

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  • Decreto Trasparenza al lavoratore

    Decreto Trasparenza al lavoratore; meglio un’unica informativa privacy.

    Il decreto 104/2022, noto anche come Decreto Trasparenza, impone l’obbligo ai datori di lavoro di dare informazioni esaustive ai lavoratori a proposito dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati utilizzati nel corso dell’attività lavorativa e per la gestione dei rapporti di lavoro (fin dalla fase pre-assuntiva).

    Quindi, ci sono due livelli informativi che stanno in piedi entrambi e il Garante raccomanda, per i rapporti di lavoro instaurati dopo l’1/8/2022, che le specifiche informazioni sui sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati siano fornite congiuntamente alle informazioni previste dal Gdpr e «quindi nello stesso documento».

    Sul punto si aggiunge che se si inserisce nell’informativa privacy il blocco informativo del decreto Trasparenza, è meglio comunque darne evidenza formale, ad esempio con paragrafi separati e con un titolo esplicito. Se, invece, si mettesse tutto insieme, si potrebbe alimentare il dubbio su eventuali omissioni: d’altra parte, come scrive il Garante, ci sono alcune informazioni del decreto 104 che sono una specificazione di informazioni già previste dal Gdpr.

    Quanto alle sanzioni rimane, tra l’altro, sempre da chiarire quali si applichino (se quelle del Gdpr o quelle del decreto Trasparenza), per lo meno con riferimento alle violazioni degli obblighi informativi presenti, in forma rispettivamente generale e specifica, in tutte e due le normative.

    Per i rapporti di lavoro anteriori all’1/8/2022 i dipendenti possono ottenere le informazioni previa richiesta scritta al datore di lavoro, tenuto a rispondere entro 60 giorni: questa procedura, scrive il Garante, si aggiunge a quella prevista dal Gdpr per l’accesso ai dati (per la quale c’è, però, il diverso termine di risposta, di regola, di un mese).

    Il Garante punta, poi, l’attenzione su altri adempimenti previsti da altre leggi e dal Gdpr, che i datori di lavoro non devono dimenticare. Non c’è solo l’informativa, ma ci sono anche: gli obblighi relativi ai controlli a distanza; la valutazione di impatto privacy, anche quando si comprano prodotti da terzi (il datore deve disattivare funzioni illegittime) l’aggiornamento (senza obbligo di notizia ai lavoratori) del registro dei trattamenti.

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