Autore: Eco-Verde srl

  • LIMITI E SANZIONI PER L’ACRILAMMIDE

    Nel 2023 cambieranno le disposizioni europee relative alla presenza dell’acrilammide negli alimenti.
    Ciò accade dopo circa vent’anni dai primi studi che hanno mostrato il pericolo per la salute umana di questa sostanza, che si forma in tantissimi cibi cotti (come biscotti, merendine, pane, patate fritte e caffè) quando la temperatura supera i 120°C a seguito della reazione che avviene tra zuccheri e amminoacidi in condizioni di scarsa umidità. Quasi tutti i produttori coinvolti dovranno, pertanto, modificare le ricette, per rispettare le regole (molto più di quanto non facciano oggi) ed evitare di raggiungere la soglia massima consentita.

    L’acrilammide è stata definita dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell’Oms come probabile cancerogeno già nel 1994 (classe 2A) e, secondo studi più recenti, se assunta cronicamente, potrebbe anche danneggiare le fibre nervose e aumentare quindi il rischio di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Tuttavia, i dati sono ancora abbastanza confusi.

    Infatti, finora, c’è stata un’estrema tolleranza. Le aziende dovevano fare tutto il possibile per abbassare i livelli e allinearsi con i valori di riferimento definiti nel 2018. Ma, se qualche impresa oltrepassava i livelli definiti dall’UE, non c’erano conseguenze, per cui sul mercato era possibile trovare di tutto.

    Secondo test effettuati in questi ultimi anni, le concentrazioni di acrilammide variavano da 50 a 7mila ppb, a seconda delle ricette, delle condizioni di cottura e, soprattutto, del tipo di farina utilizzata. Alcune hanno quantità molto elevate di asparagina, uno degli amminoacidi che più facilmente dà origine all’acrilammide, così come il fruttosio, più reattivo rispetto agli altri zuccheri.

    Nel 2023 l’Unione Europea dovrebbe pubblicare le nuove disposizioni sui livelli di acrilammide negli alimenti.

    Una violazione dei limiti dovrebbe comportare sanzioni e altri provvedimenti. Nelle nuove regole dovrebbero entrare categorie non previste oggi come il cacao in polvere, i piatti a base di patate (oltre alle patatine fritte) come i rosti, le crocchette, le chips di verdura e altro ancora. Si tratta, in questo caso, della naturale conseguenza correlata all’allargamento deciso nel novembre 2019 del monitoraggio delle concentrazioni di acrilammide a molte tipologie di prodotti da forno. In questo gruppo rientrano per esempio, le tortilla, i pancake, i croissant, le ciambelle, diversi tipi di pane e anche, per estensione, gli hamburger e i panini (proprio perché contenenti farinacei cotti).

    Se vi servono ulteriori informazioni non esitate a contattarci! Eco-Verde è una società che si occupa di igiene alimentare e H.A.C.C.P..

    Eco-Verde s.r.l.

  • COME EVITARE LE MALATTIE ALIMENTARI?

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    Le malattie alimentari sono un insieme di patologie che insorgono a seguito dell’ingestione di alimenti contenenti microrganismi patogeni e/o tossine. Per non incorrere in infezioni, intossicazioni o tossinfezioni alimentari si possono riassumere 10 semplici punti da tenere sempre presenti:

    1 – Igienizzare
    I posti in cui si conservano i prodotti e gli utensili da cucina, come posate, taglieri, piatti e contenitori, devono essere igienizzati. Lavare accuratamente le mani dopo aver toccato la frutta e la verdura acquistata o aver manipolato alimenti di diversa natura. Utilizzare carta usa e getta.

    2 – Frigo
    Riporre la spesa in modo corretto e nel ripiano adeguato del frigo è alla base di una buona conservazione. Utilizzare contenitori in vetro o il sottovuoto per conservare gli avanzi, non lasciarli nei tegami di cottura. Mai riporre alimenti caldi o tiepidi nel frigo perché determinano un aumento della temperatura interna. Pulire con cura le superfici utilizzando detersivi appropriati non abrasivi e senza schiuma in modo da facilitare il risciacquo e disinfettanti. Controllare sempre l’integrità delle guarnizioni. Se macchiate e sporche, pulire con candeggina e, se rotte, sostituirle.

    3 – Frutta e verdura
    Lavare sempre frutta e verdura prima del consumo, preferibilmente con Amuchina, lasciandola in acqua per 15 minuti. Dopo il lavaggio è importante non refrigerare i prodotti, in quanto potrebbero sviluppare batteri patogeni contaminanti per il resto degli alimenti in frigo. Se si acquista verdure in busta, lavarle sempre anche se sulla confezione viene indicato che non è necessario. Frutta e verdura vanno riposte nei cassetti in basso e nei contenitori appositi e non lasciate libere o a contatto con altri alimenti.

    4 – Carne
    Va conservata in sacchetti per gli alimenti nei ripiani bassi, sopra i cassetti delle verdure. Non va sciacquata sotto l’acqua corrente, per evitare di contaminare la cucina con gli schizzi. A seconda del tipo di taglio e composizione: deve essere consumata entro 24 ore se macinata, entro tre giorni nel caso di affettati non confezionati e carne fresca in genere.
    Consumare sempre i wurstel cotti, per evitare il rischio Listeria Monocitogenes.

    5 – Pesce
    Pulito ed eviscerato, va lavato sotto acqua corrente, asciugato bene, conservato in un contenitore ermetico o coperto con una pellicola e riposto nella parte bassa del frigorifero. Deve essere consumato entro 24 ore.

    6 – Latticini e uova
    Non vanno lasciati sfusi, ma conservati in appositi contenitori sigillati e riposti nel ripiano centrale del frigo. Nel caso delle uova, bisogna evitare di tenerle nel portauova dello sportello, a causa degli sbalzi termici dovuti all’apertura e chiusura.

    7 – Freezer
    Per surgelare in maniera ottimale è consigliabile porzionare gli alimenti (carne e pesce) avvolgerli in pellicola, in busta per alimenti o in contenitori resistenti. Lo scongelamento deve avvenire sempre nel frigorifero, mai a temperatura ambiente.

    8 – Etichetta
    Leggere sempre l’etichetta e la data di scadenza quando si fa la spesa, riponendo i cibi con scadenza ravvicinata davanti, in primo piano, sia in dispensa che in frigorifero, perché siano consumati per primi.

    9 – Cottura
    Per garantire l’eliminazione delle spore è necessario far salire la temperatura sopra i 120° C.

    10 – In caso di intossicazione
    È importante bere molta acqua per evitare la disidratazione legata al vomito e diarrea. Se i sintomi persistono, contattare un medico.

    Se servono chiarimenti contattateci! Eco-Verde è una società che si occupa di igiene alimentare e H.A.C.C.P..

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  • STOP DEL GARANTE PRIVACY ALL’USO MASSIVO DEI DATI PRESENTI NELLE FATTURE ELETTRONICHE

    Il divieto di utilizzo dei c.d. “dati fattura integrati” relativi alle operazioni B2C (business to consumer) nelle attività di analisi del rischio ai sensi della legge n. 160/2019 è stato ribadito dall’Autorità garante dei dati personali per evitare l’utilizzo di dati inesatti che potrebbero indicare errate rappresentazioni della capacità contributiva del consumatore.

    Nella c.d. tra le tipologie di dati personali oggetti di trattamento sono indicati anche i dati fiscali del犀利士
    le fatture elettroniche; per questo secondo il Garante privacy i dati fattura integrati, comprendenti la descrizione delle prestazioni ricevute o dei beni acquistati non possono essere utilizzati nelle attività massive ed informatizzate di analisi del rischio evasione.

    Dato che non esiste obbligo di identificare il cessionario/committente, la riferibilità a un consumatore dei dati personali presenti nelle fatture, a fini diversi da quelli per i quali sono raccolti (ex applicazione dell’Iva) potrebbe portare a trattamenti non corretti, con errata rappresentazione della sua capacità contributiva, in relazione ai quali potrebbe risultare impossibile per l’interessato comprovare a posteriori l’inesattezza.

    Un errore nella parte anagrafica della fattura, o l’indicazione di un nominativo o codice fiscale diverso da quello reale da parte del consumatore finale, attribuirebbe quella spesa e il relativo indice segnaletico di capacità contributiva a un soggetto diverso da quello effettivo.

    I dati fattura integrati nell’ambito delle operazioni B2C possono essere sottoposti a controllo fiscale da parte delle competenti autorità; in questi casi i beni ceduti o i servizi prestati potranno essere analizzati qualora dagli stessi possa emergere un rischio di evasione fiscale.

    Quindi esiste un divieto relativo e limitato dei dati fattura integrati relativi alle operazioni B2C per le attività di analisi e selezione informatizzata del rischio di evasione.

  • Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

    Considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia da COVID-19, sono state aggiornate le modalità di gestione dei casi COVID-19.

    Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 devono seguire, per l’isolamento, le seguenti indicazioni:

    -per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati prima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test antigenico o molecolare che risulti negativo al termine del periodo di isolamento;

    -in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno da primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

    Per i contatti stretti di un positivo al COVID-19 rimangono vigenti le disposizioni contenute nella circolare N.19680 del 30/03/2022. (vedi link di seguito)

    CIRCOLARE N. 19680 DEL 30 MARZO 2022

     

  • Nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

    Ieri 30 giugno 2022 è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi.

     Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

    L’attuale Protocollo è più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica: è una semplificazione importante del quadro di regole ma non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni.

    I contenuti principali sono i seguenti:

    – per quanto riguarda le mascherine, nel testo si spiega che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili

    – i dipendenti che ai controlli in ingresso risultino avere una temperatura superiore a 37,5° non potranno accedere al luogo di lavoro. Chi dovesse avere dei sintomi influenzale dovrà comunicarlo tempestivamente al datore di lavoro. Il lavoratore febbricitante non sarà inviato al pronto soccorso ma dovrà indossare subito la FFP2 e contattare il proprio medico curante.
    Le regole varranno anche per i lavoratori delle imprese che operano in appalto, come manutentori, fornitori, addetti alla pulizia o alla vigilanza.

    – Il datore di lavoro dovrà provvedere a sanificare periodicamente locali e postazioni di lavoro. Sanificazione che dovrà essere immediatamente effettuata in caso il dipendente risulti positivo al Covid. È poi obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

    Le Parti si impegnano a incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e comunque entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.

  • REVISIONE DEI TRATTORI AGRICOLI

    Si ricorda l’approssimarsi della scadenza del 30 giugno per la revisione dei trattori immatricolati perché è stato istituito dal Codice della Strada l’obbligo della revisione per tutti i trattori agricoli soggetti ad immatricolazione.

    Sono soggetti ad effettuare la revisione i trattori agricoli, le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi e i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate se le dimensioni d’ingombro superano i 4 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza.

    La revisione deve essere effettuata in officine autorizzate.

    Le scadenze attualmente per le revisioni sono queste:

    – per i veicoli immatricolati prima di dicembre 1995, la revisione va effettuata entro il 30 giugno 2022;

    – per i veicoli immatricolati dal 1996 al 31 dicembre 2018, la revisione andrà effettuata entro il 30 giugno 2023;

    – per i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 2019, la revisione andrà fatta al quinto anno, entro la fine del mese di prima immatricolazione.

    In caso di mancata revisione, la sanzione prevede la multa da 85 a 338 euro e il ritiro della carta di circolazione finché la revisione non viene effettuata.

  • LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

    In data 1 aprile 2022 è stata indetta un’ordinanza dal Ministero della Salute recante “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, che ha effetti a decorrere dal 1 aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge.

    L’allegato di questa ordinanza prevede le misure generali e specifiche divise per ogni settore di attività.

    Le misure generali prevedono:

    – informazione degli esercenti con misure di prevenzione e capienza massima;

    – obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde dove prevista;

    – uso corretto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie dove previsto;

    – mettere a disposizione soluzioni igienizzanti per le mani;

    – igienizzare frequentemente tutti gli ambienti;

    – ricambio frequente di aria, sia naturalmente che con impianti meccanizzati.

    Le misure specifiche vanno ad integrare quelle generali e sono diverse per ogni settore di attività.

    RISTORAZIONE E CERIMONIE

    Deve essere privilegiato l’accesso con prenotazione. Nel locale non possono essere presenti più clienti di quanti siano i posti a sedere. Se fosse possibile, privilegiare spazi esterni. Posizionare i tavoli in modo da mantenere almeno 1 metro di distanza tra clienti di tavoli diversi. Far consultare il menù digitalmente. Igienizzare le postazioni ogni cambio tavolo. Favorire i pagamenti elettronici.

    ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE

    – Spiagge e stabilimenti balneari

    Deve essere privilegiato l’accesso con prenotazione. Favorire i pagamenti elettronici. Riorganizzare gli spazi per evitare assembramenti e code. Igienizzare frequentemente le aree comuni. Igienizzare ad ogni cambio di persona le postazioni comprendenti lettini, sdraio, sedie e ombrelloni. Per le spiagge libere è fondamentale la responsabilizzazione individuale.

    – Attività ricettive

    Il distanziamento sociale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o conviventi, ne alle persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento. Favorire pagamenti elettronici e sistemi automatizzati per il check-in e il check-out. L’uso degli ascensori deve essere tale da consentire il distanziamento di almeno 1 metro, seppur con la mascherine, con possibilità di deroghe per le persone sopra citate. Igienizzare frequentemente tutti gli ambienti comuni e le superfici toccate con maggior frequenza.

    Strutture turistico ricettive all’aria aperta – igienizzazione dei servizi pubblici almeno due volte al giorno.

    Rifugi alpini ed escursionistici e ostelli della gioventù – gestire correttamente le strutture comuni per garantire il distanziamento ed evitare assembramenti. Per i posti letto ad uso promiscuo deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con i letti ad almeno n metro l’uno dall’altro.

    Impianti di risalita – devono essere riorganizzati gli accessi alle biglietterie e agli impianti di risalita per evitare code e assembramenti. Indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie dove previsto dalla normativa. Areare sempre i veicoli chiusi. Non consumare cibi e bevande negli ambienti al chiuso.

    CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

    Deve essere definito il numero massimo di spettatori presenti contemporaneamente. Nei percorsi di entrata ed uscita deve essere garantito l’ordine evitando assembramenti e code. Favorire le modalità di pagamento elettroniche. Distribuire gli spettatori in modo omogeneo per garantire il distanziamento interpersonale. Utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie dove previsto. Igienizzare frequentemente tutti gli ambienti, facendo attenzione alle superfici maggiormente toccate.

    PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE

    Privilegiare l’accesso tramite prenotazioni. Pianificare un programma delle attività per prevenire code e assembramenti. Favorire modalità di pagamento elettroniche. Organizzare gli spogliatoi e le docce in modo da garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. Igienizzare frequentemente le aree comuni, gli spogliatoi, le docce e le cabine.

    Trattamenti alla persona – per l’espletamento della prestazione, dove non è possibile garantire la distanza di un metro, è necessario l’utilizzo delle mascherine FFP2. L’operatore deve igienizzarsi frequentemente le mani ed usare camici e guanti monouso. Per i trattamenti personali deve essere utilizzato un telo monouso e deve essere disinfettato il lettino al termine del trattamento. Le stanze devono essere ad uso singolo o familiare, mentre in quelle collettive deve essere sempre garantito il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. Areare i locali e igienizzare le superfici e l’ambiente tra un trattamento e l’altro. Utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Per l’utilizzo di ambienti caldo-umidi è necessario che sia assicurato il distanziamento interpersonale di almeno due metri.

    Servizi alla persona – Riorganizzare gli spazi per evitare assembramenti e code e per garantire il distanziamento sociale. Mettere a disposizione più copie delle riviste. Igienizzare adeguatamente le postazioni. Favorire modalità di pagamento elettroniche. La doccia abbronzante deve essere areata tra una seduta e l’altra.

    COMMERCIO

    Commercio al dettaglio – prevedere regole di accesso per evitare code e assembramenti e per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Se gli acquisti vengono fatti in autonomia deve essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. Favorire modalità di pagamento elettroniche

    Commercio al dettaglio su aree pubbliche – assicurare la riorganizzazione degli spazi per consentire l’accesso ordinato ed evitare code e assembramenti. Assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed individuare per ciascuno un’area in cui limitare la concentrazione massima di clienti.

    MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, LUOGHI DELLA CULTURA E MOSTRE

    Regolamentare gli accessi per evitare code ed assembramenti. Igienizzare frequentemente le superfici e gli ambienti, facendo attenzione a quelle maggiormente toccate. Disinfettare le audioguide al termine di ogni utilizzo.

    PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

    Garantire un sistema di prenotazione, pagamento, ticket e compilazione modulistica on-line per evitare code e assembramenti. Riorganizzare gli spazi di accesso e uscita per evitare code e assembramenti. Igienizzare frequentemente le aree comuni, i servizi igienici e le attrazioni.

    CIRCOLI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI

    Riorganizzare gli spazi per evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale di almeno due metri. Privilegiare lo svolgimento dell’attività all’aria aperta dove possibile. Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone. Mettere a disposizione più copie di riviste da consultare dopo l’igienizzazione delle mani. Igienizzare frequentemente tutti gli ambienti, in particolare quelle maggiormente toccate.

    CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

    Individuare, in base alla capienza degli spazi, il numero massimo di persone. Riorganizzare gli spazi e privilegiare tecnologie digitali per garantire l’accesso in modo ordinato ed evitare code e assembramenti. Disinfettare prima dell’utilizzo tutte le attrezzature a disposizione dei relatori. Nelle aree espositive organizzare l’ambiente per garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. Igienizzare frequentemente gli ambienti, anche al termine di ogni attività di gruppo.

    SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ

    Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato ed evitare code e assembramenti. Favorire modalità di pagamento elettroniche. Igienizzare frequentemente tutti gli ambienti, in particolare quelle maggiormente toccate. Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non possono essere utilizzate.

    SAGRE E FIERE LOCALI

    Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato ed evitare code e assembramenti. Favorire modalità di pagamento elettroniche. Se gli acquisti vengono fatti in autonomia deve essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. Igienizzare frequentemente tutti gli ambienti, in particolare le aree comuni e quelle maggiormente toccate.

    CORSI DI FORMAZIONE

    Privilegiare l’organizzazione in gruppi il più possibile omogenei. Per le esercitazioni pratiche prediligere spazi esterni. Riorganizzare gli spazi per garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. La postazione del docente dovrà essere ad almeno due metri dalla prima fila dei discenti. Igienizzare frequentemente gli ambienti, anche al termine di ogni attività di gruppo, in particolare quelle maggiormente toccate . Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente.

    SALE DA BALLO E DISCOTECHE

    Definire il numero massimo di presenze contemporanee. Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato ed evitare code e assembramenti. Privilegiare un sistema di prenotazione, pagamento, ticket e compilazione modulistica on-line per evitare code e assembramenti. Favorire modalità di pagamento elettroniche. Assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, mentre per l’attività di ballo almeno due metri. Igienizzare frequentemente tutti gli ambienti, in particolare le aree comuni e quelle maggiormente toccate.


    Di seguito il link per la consultazione del testo dell’ordinanza:

    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/04/22A02223/SG

  • CIRCOLARE N. 19680 DEL 30 MARZO 2022

    Il 30 marzo 2022 il Ministero della Salute ha indicato, con la circolare n.19680, le nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti per COVID-19, in riferimento al Decreto-Legge n.24 del 24 marzo 2022.

    Le indicazioni della circolare sono:

    – isolamento per le persone positive: isolamento di 10 giorni per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, mentre l’isolamento è di 7 giorni per le persone con dose booster o ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni sempre se asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni ed abbiano eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

    – quarantena in caso di contatti stretti: per i contatti stretti con un soggetto positivo è obbligatoria l’autosorveglianza con mascherine FFP2 al chiuso e dove possano esserci assembramenti per 10 giorni. Ai primi sintomi o comunque al quinto giorno dal contatto è necessario fare un tampone. Per gli operatori sanitari è necessario fare un tampone quotidiano fino al quinto giorno.

  • MISURE URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

    Il 17 marzo 2022 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge recante “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

    Le azioni previste di rilevante importanza sono:

    – termine dello stato di emergenza COVID-19 previsto per il 31 marzo;

    – obbligo fino al 30 aprile 2022 delle mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto e per gli spettacoli pubblici;

    – uso di mascherine chirurgiche negli ambienti di lavoro;

    – dal 1 aprile la capienza negli impianti sportivi può riprendere al 100%;

    – a partire dal 31 marzo decade l’iter di chiusura del sistema a zone colorate per le regioni;

    – a partire dal 31 marzo viene superato il sistema del green pass;

    – a partire dal 31 marzo vengono eliminate le quarantene precauzionali;

    – dal 1 aprile l’accesso ai luoghi di lavoro può avvenire con l’esibizione del green pass base, mentre dal 1 maggio l’accesso può avvenire senza obblighi;

    – fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo del vaccino per i sanitari e per le Rsa;

    – fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo dell’esibizione del green pass per le visite nelle Rsa, negli hospice e nelle degenze degli ospedali;

    – nelle scuole dell’infanzia è prevista la didattica in classe fino a 4 casi, con uso di mascherine FFP2 per docenti e bambini da sei anni per dieci giorni e tamponi ai sintomi e al quinto giorno; per ogni altro ordine, grado e formazione professionale è prevista l’attività in classe fino a 4 casi, con uso di mascherine FFP2 per docenti, bambini e ragazzi  per dieci giorni, tamponi ai sintomi e al quinto giorno e didattica digitale integrata per l’alunno positivo, con tampone negativo per il rientro in presenza;

    – prorogato il personale di emergenza fino al 15 giugno 2022;

    – fine dei poteri emergenziali del Capo della Protezione Civile;

    – dal 1 gennaio 2023 la gestione della nuova campagna vaccinale e contrasto alla pandemia è a capo del Ministero della Salute.

  • PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE PER L’ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER LAVORATORI ADIBITI A LAVORI PARTICOLARMENTE FATICOSI E USURANTI

    Sono state definite le indicazioni per la presentazione, entro il 1 maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

    La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti.

    I destinatari del beneficio sono:

    – i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;

    – i lavoratori notturni a turni, che si dividono in lavoratori occupati per più di 78 giorni lavorativi l’anno, lavoratori occupati da 64 a 71 giorni lavorativi all’anno, lavoratori occupati da 72 a 77 giorni lavorativi l’anno;

    – lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

    La domanda deve essere presentata entro il 1 maggio 2022, però in caso di ritardi, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato sarà pari a:

    – un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;

    – due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;

    – tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi

    L’Ente previdenziale, una volta ricevuta la domanda da parte del soggetto, potrà comunicare o l’accoglimento della domanda, o l’accertamento del possesso dei requisiti o il rigetto della domanda.


    Di seguito si rimanda al link per la consultazione del testo ufficiale

    https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201169%20del%2019-03-2021.htm