Autore: Eco-Verde srl

  • LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

    Il 2 Dicembre 2021 sono state approvate, con ordinanza del Ministero della Salute, le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, con entrata in vigore il 6 Dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale n.290.

    Questo documento va a sostituire il precedente decreto-legge n.52 pubblicato il 29 Maggio 2021 ed, essendosi dimostrato efficace per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, è stata mantenuta sempre la stessa impostazione sintetica per un’immediata applicazione, gli indirizzi contenuti sono stati integrati, anche in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano rischi comparabili tra loro, con alcuni elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure preventive adottate, come la vaccinazione anti COVID-19 e l’introduzione della Certificazione Verde COVID-19.

    Il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, come norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento, senza entrare nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda al decreto legge n.172 del 26 Novembre 2021.

    Il documento specifica anche che, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure previste potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

    Viene inoltre evidenziato che, nella fase attuale nella quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni non escludono la possibilità del soggetto vaccinato di contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia e diffondere il contagio, la presentazione della Certificazione Verde COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, come l’utilizzo della mascherina in ambienti chiusi.

    Le aree tematiche in cui sono suddivise le linee giuda sono:

    – ristorazione e cerimonie;

    – attività turistiche e ricettive (stabilimenti balneari e spiagge);

    – cinema e spettacoli dal vivo;

    – piscine termali e centri benessere;

    – servizi alla persona;

    – commercio;

    – musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;

    – parchi tematici e di divertimento;

    – circoli culturali, centri sociali e ricreativi;

    – convegni e congressi;

    – sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

    – sagre e fiere locali

    – corsi di formazione;

    – sale da ballo e discoteche.

     

    Di seguito il link per la consultazione del testo integrale delle nuove linee guida:

    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/06/21A07252/sg

  • DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 N.172

    Il 26 Novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, con entrata in vigore dal 27 Novembre 2021.

    Le novità introdotte da questo decreto sono:

    – Dal 15 dicembre la validità del Green Pass sarà vincolata alla somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, il personale amministrativo della sanità, i docenti e personale amministrativo della scuola, i militari e le forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria) e il personale del soccorso pubblico.

    – Dal 6 dicembre fino al 15 gennaio viene introdotto il Green Pass Rafforzato, che sarà rilasciato solo al conseguimento del ciclo vaccinale o dopo guarigione dal Sars-CoV-2, ed andrà ad affiancare il Green Pass “tradizionale” rilasciato a chi si sottopone ad un tampone molecolare negativo (validità 72 ore) o antigenico (validità 48 ore).

    Il Green Pass Rafforzato sarà obbligatorio per accedere a:

           > attività al chiuso come ristoranti, cinema, teatri o cerimonie;

           > per andare allo stadio;

           > per poter utilizzare gli impianti sciistici in zona arancione;

    Per tutte le altre attività sarà necessario il Green Pass “tradizionale”.

    – L’obbligo del Green Pass dal 6 dicembre è esteso a:

           > alberghi e strutture ricettive (non locazioni turistiche brevi);

           > ristoranti degli alberghi o di altre strutture ricettive riservate ai clienti ivi alloggiati;

           > mense e catering continuative su base contrattuale;

           > spogliatoi per l’attività sportiva;

           > servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;

           > servizi di trasporto pubblico locale;

           > autobus adibiti a servizio di NCC impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico

              locale e regionale.

    – La validità del Green Pass è ridotta da 12 mesi a 9 mesi.

    – Le prefetture dovranno prevedere un piano provinciale per l’effettuazione costante di  controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge e sono obbligate a redigere una relazione da inviare al Ministero dell’Interno.

    – La somministrazione della terza dose del vaccino può già essere effettuata decorsi 5 mesi dalla seconda.

    Per chi è già in possesso del Green Pass ottenuto al completamento del ciclo vaccinale o dopo avvenuta guarigione, per ottenere il Green Pass Rafforzato non deve fare niente, perché subirà un aggiornamento la app “Verifica C19”, che sarà in grado di distinguere i due certificati, non assegnando l’ok ai non vaccinati nei casi in cui questo non è previsto.

  • LEGGE N. 165 RECANTE MODIFICHE E NOVITÀ DELLA CERTIFICAZIONE VERDE NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

    Il 20 Novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 165 del 19 Novembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 Settembre 2021 n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

    Le novità introdotte sono le seguenti:

    – i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, possono chiedere di consegnare una copia della propria Certificazione Verde COVID-19 al Datore di Lavoro, venendo così esonerati dai controlli fino al termine della scadenza;

    – non è prevista nessuna sanzione, sia per il lavoratore pubblico che privato, nel caso in cui la Certificazione Verde COVID-19 scada durante il turno lavorativo e la permanenza del lavoratore è consentita esclusivamente fino al termine del turno lavorativo;

    – nelle aziende sotto i 15 dipendenti, il Datore di Lavoro può sospendere i lavoratori sprovvisti di Certificazione Verde COVID-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

    – i datori di lavoro possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione;

     – le stesse regole delle attività didattiche verranno applicate anche per le attività teatrali a scuola;

    – nel lavoro in somministrazione, la verifica della Certificazione Verde COVID-19 spetta all’utilizzatore, mentre il somministratore ha l’onere di informare i lavoratori sulle prescrizioni.

  • CORONAVIRUS – LINEE GUIDA PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

    L’11 Novembre 2021 è stata sottoscritta un Ordinanza dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile che aggiorna e sostituisce il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”

    Le novità per quanto riguarda gli adempimenti comuni per tutti i settori sono:

    – il controllo della Certificazione Verde deve essere svolto preferibilmente prima della salita sui mezzi di trasporto da parte di personale appositamente individuato;

    – confronto costante tra il Comitato e i datori di lavoro per l’applicazione e la verifica del protocollo e la possibilità di attivare punti vaccinali nei luoghi di lavoro;

    – i corsi di formazione in zona bianca e gialla sono consentiti in presenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza e sono garantiti corsi per titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante;

    – devono essere predisposte necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, aggiornate in relazione all’evoluzione delle regole per contenere il virus, anche mediante l’apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio.

    Nello specifico, nel settore di autotrasporto merci, le novità prevedono che:

    – se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo per propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine;

    – il veicolo può accedere all’area di carico/scarico anche se sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori;

    – nell’area carico/scarico deve essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti avvengano senza contatti diretti tra gli operatori e gli autisti e nel rispetto della distanza interpersonale di due metri;

    – l’accesso agli uffici delle azienda diverse dalla propria è consentito secondo le modalità previste dall’azienda, che garantiscano comunque la corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di sicurezza, nonché per l’utilizzo dei servizi igienici appositamente dedicati nei quali dovrà essere garantita una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di gel detergenti e igienizzanti per le mani;

    – le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire senza contatto tra i riceventi, anche via web, previa nota informativa alla clientela; nel caso di consegne a domicilio le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza firma di avvenuta consegna, si raccomanda di utilizzare modalità di pagamento online o no contact; se non fosse possibile si raccomanda la sanificazione delle manie e l’utilizzo delle mascherine ogni qualvolta l’attività non sia svolta in condizioni di isolamento;

    – se fosse necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, anche in ambienti all’aperto, è necessario l’utilizzo delle mascherine.

    Per il servizio di trasporto non di linea (taxi, NNC) le novità prevedono che il passeggero non occupi il posto disponibile accanto al conducente; sui sedili posteriori non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, se non componenti dello stesso nucleo familiare; il conducente ha l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica; all’interno del veicolo è possibile installare paratie divisorie tra conducente e passeggero.

    Di seguito il link per la visione dell’Ordinanza:

    https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=83895

  • DURC di congruità: dal 1 Novembre 2021 obbligo per i cantieri pubblici e privati

    Dal 1° Novembre 2021 diventa obbligatorio il DURC di congruità per ogni cantiere pubblico e privato.

    Nel Decreto Semplificazioni del 2020 – DL 76 del 16/07/2020 si legge che al Documento Unico di Regolarità Contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sopra indicato.

    Le attività interessate sono tutte quelle del settore edile, comprese quelle affini, funzionalmente e direttamente connesse all’attività resa dell’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile nazionale e territoriale; mentre, con riferimento ai lavori privati, le disposizioni si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti di importo pari o superiore a 70.000 €.

    Il DURC di congruità verrà rilasciato dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato (committente) entro 10 giorni dalla richiesta. In sostanza, tutte le denunce di inizio lavori presentate alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente saranno soggette alla verifica di congruità.

    Per la verifica della congruità viene tenuto conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento:

    – al valore complessivo dell’opera;

    – al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;

    – alla committenza;

    – alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

    La verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavoro.

    L’esito positivo della verifica di congruità consente di ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili e determina le condizioni per il rilascio del DURC.

    L’esito negativo della verifica di congruità innesca un meccanismo di regolarizzazione, dove la Cassa Edile/Edilcassa evidenza le difformità riscontrate all’impresa affidataria e la invita alla regolarizzazione della propria posizione attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilità per la congruità entro 15 giorni. La regolarizzazione nei tempi previsti consente il rilascio dell’attestazione di congruità.

    Se viene accertato uno scostamento rispetto agli indici di congruità pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

    In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva per il rilascio del DURC.

    Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente iscrive l’impresa affidataria nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI). L’impresa affidataria successivamente può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera tramite l’esibizione di idonea documentazione che attesti costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

  • RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”,  entrato  in vigore il 22 Ottobre 2021.

    Nel Capo III del Decreto, all’art. 13 si parla di “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e vengono apportate sostanziali modifiche al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Viene inoltre conferita all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una vasta capacità di intervento ispettivo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, materia precedentemente trattata in prevalenza dalla ASL.

    Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Le violazioni che comportano la sospensione dell’attività sono individuate nel nuovo Allegato I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e riguardano:

    – rischi di carattere generale: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE), mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e relativa nomina del responsabile, mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza per la rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

    – rischi di caduta dall’alto: mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;

    – rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;

    – rischio di elettrocuzione: mancanza di disposizioni organizzative e procedurali per lavori in prossimità di linee elettriche e per la presenza di conduttori nudi in tensione, mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti.

    Il provvedimento di sospensione può essere adottato anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

    Per quanto riguarda il lavoro irregolare, il provvedimento di sospensione scatta a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del Lavoro che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione di un instaurazione di un rapporto di lavoro.

    Per la revoca del provvedimento di sospensione, su istanza dell’imprenditore sospeso, l’organo di vigilanza deve controllare che sussistano le seguenti condizioni:

    – regolarizzazione dei lavoratori non risultanti, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

    – accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nel caso di violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

    – rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.

    Oltre a quanto sopra l’imprenditore è obbligato al pagamento di una somma di denaro, che per le sospensioni in materia di salute e sicurezza varia in base alle violazioni riscontrate. Le somme sopra citate sono raddoppiate se, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la stessa azienda ha ricevuto un provvedimento di sospensione.

    È possibile ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma prevista, se su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni richiamate, l’imprenditore sospeso paga immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta, mentre l’importo residuo, con una maggiorazione del 5%, va versato entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca: in caso di omesso o di parziale versamento dell’importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’importo non versato.

    Il quadro sanzionatorio prevede che il soggetto sospeso che non chiede la revoca e non rispetta la sospensione può essere punito con l’arresto fino a sei mesi nelle sospensioni per le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro o con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 € a 6.400 € nelle sospensioni per lavoro irregolare.

    Di seguito si rimanda al link del testo del Decreto Legge e del nuovo Allegato I:

    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg

  • ADEGUAMENTO AI REQUISITI AZIENDALI DELL’ACCREDITAMENTO REGIONALE PER LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE

    Per quanto riguarda l’accreditamento istituzionale il nuovo Regolamento ha introdotto il raggiungimento della minima percentuale del 70% anche per i requisiti aziendali contenuti nell’Allegato D. 

    Le strutture sanitarie accreditate dovranno pertanto trasmettere la lista di autovalutazione dei requisiti aziendali contenuti nell’Allegato D, accompagnata da una nota di trasmissione contenente i dati della struttura e la percentuale raggiunta.

    La nota e la lista dovranno essere trasmesse tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it con in oggetto: “L.R. 51/09 – Adeguamento requisiti accreditamento istituzionale”.

    Per l’adeguamento ai nuovi requisiti non sono previsti oneri da pagare.

    Il termine massimo per l’adeguamento rimane invariato alla data del 30 sette犀利士
    mbre 2021 

  • STRUTTURE SANITARIE E STUDI MEDICI: ATTESTAZIONE NUOVI REQUISITI AUTORIZZATIVI E SCIA STUDI MEDICI – SCADENZA RINVIATA AL 2 NOVEMBRE 2021

    La Legge Regionale n. 51 del 5 agosto 2009 ed il Regolamento attuativo DPGR n. 79/R del 17 novembre 2016 e s.m.i., disciplinano l’apertura e l’esercizio delle strutture sanitarie private e degli studi professionali. Le suddette norme individuano le caratteristiche ed i criteri per l’esercizio delle strutture sanitarie e degli studi medici ed odontoiatrici soggetti ad autorizzazione e di quelli che devono solamente presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

    A seguito delle recenti modifiche introdotte dal DPGR n. 90/R del 16/09/2020 “Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79”, che prevede nuovi requisiti autorizzativi e la presentazione di nuove “Liste di autovalutazione” per attestare il possesso degli stessi,  le strutture sanitarie pubbliche e private già autorizzate e gli studi professionali già in possesso di SCIA erano tenute ad adeguarsi a quanto disposto dal nuovo Regolamento entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso, dandone comunicazione al Comune territorialmente entro trenta giorni dall’avvenuto adeguamento. L’adeguamento prevede l’autocertificazione della conformità ai nuovi requisiti tramite compilazione ed invio del “Modello 8”.

    N.B. Tale adempimento NON prevede il pagamento di oneri regionali. Eventuali diritti di istruttoria comunali dipendono dai singoli Comuni

     

    Inoltre, l’art. 19 del nuovo Regolamento prevede che siano soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) anche gli studi medici che erogano visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all’attività clinica. A differenza del previgente Regolamento regionale, che non imponeva obblighi per lo svolgimento di mere visite (cosiddetta “attività libera”), adesso il nuovo Regolamento impone l’obbligo di presentazione della SCIA in modalità semplificata. E’ confermata l’esclusione dall’obbligo di presentare la SCIA per gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, tranne nel caso in cui il medico svolga, a latere della convenzione, attività libero professionale specialistica, nel qual caso ricade nell’obbligo della SCIA, alla pari di ogni libero professionista. Nel caso in cui il medico abbia più studi nel medesimo Comune, può presentare un’unica SCIA allegando le planimetrie e gli altri documenti di tutti gli studi oppure presentare separate SCIA, una per studio, indirizzate al medesimo Comune.

    N.B. In ogni caso il pagamento degli oneri regionali pari a 300 euro è previsto solo una volta per Comune. Eventuali diritti di istruttoria comunali dipendono dai singoli Comuni

    Il termine massimo per l’adeguamento è pertanto prorogato al 2 novembre 2021.

  • DECRETO-LEGGE N.127 del 21 Settembre 2021

    Il 21 Settembre 2021 è stato firmato il Decreto-Legge (DL) n.127 recante ”Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

    Il DL, nel settore privato, in base all’art. 3 comma 2, si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni.

    In riferimento all’art. 5 comma 4-bis, la certificazione verde è estesa a 12 mesi per i casi accertati positivi al Sars-CoV-2 guariti a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino a decorrere dal 14 giorno e a chi ha completamento il ciclo vaccinale.

    La validità della certificazione verde con tampone molecolare è estesa a 72 ore.

     

    Per tutti gli altri contenuti resta valida la news precedente.

     

    Sotto è riportato il link per la consultazione del DL integrale:

    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg

  • ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) AI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (DL) che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

    Il decreto-legge recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” indica che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la certificazione verde COVID-19 è richiesta per l’attività lavorativa o di formazione o di volontariato e varrà per tutti: dipendenti, imprenditori, autonomi, professionisti, prestatori occasionali, …

    Di seguito le principali previsioni in relazione al lavoro privato, in attesa del testo ufficiale del Decreto e delle eventuali e successive indicazioni operative in merito.

    Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde saranno richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

    Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato saranno i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre dovranno essere definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli dovranno essere effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro dovranno individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni; si ricorda che secondo quanto indicato dall’art. 13 comma 3 del DPCM 17 giugno 2021 tali soggetti devono essere incaricati con atto formale recante le istruzioni necessarie sull’esercizio dell’attività di verifica.

    Gli obblighi di possesso del Green Pass, come indicato nel DL, “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

     

    Le sanzioni

    Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

    È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

    Si indica che per le imprese con meno di quindici dipendenti, “dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 202”’.

     

    Green pass e modalità di verifica

    Il Green pass deve essere verificato mediante apposita App e secondo le modalità all’art.13 del DPCM del 17 giugno 2021.

    L’App di verifica è installata su un dispositivo mobile, che consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. L’applicazione italiana, denominata VerificaC19, è conforme alla versione europea, ma dispone di un numero inferiore di dati visualizzabili dall’operatore, in ottica di minimizzazione delle informazioni trattate. Ecco come deve avviene la verifica del Green pass:

    -la Certificazione è richiesta dal verificatore incaricato all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo)

    -l’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato

    -l’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida

    -l’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa

     

    N.B. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DPCM 17 giugno 2021, l’attività di verifica delle certificazioni NON deve comportare, in nessun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma. Pertanto, è fatto espressamente divieto di raccogliere copie cartacee o informatizzate delle certificazioni verdi Covid19 onde non incorrere in violazioni in materia di trattamento dei dati personali.

     

    Tamponi calmierati

    Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.  

    Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.