Autore: Eco-Verde srl

  • Corso di Aggiornamento HACCP 25/03/2021 per addetti alimentaristi

    Corso di aggiornamento HACCP per addetti alimentaristi ai sensi della delibera GRT 559/2008 il 25 marzo ore 15.

    Chi è interessato alla partecipazione si prega di chiamare ECO-VERDE al 0577/47900.

  • Modifica al Reg. CE 852/2004

    Il Reg. CE 852/2004 è stato modificato dal Reg. 382/2021 del 3 marzo 2021, che entrerà in vigore il 24 marzo 2021 e richiederà un adeguamento da parte degli operatori del settore alimentare.
    Riguarda 3 punti sostanziali:

    • GESTIONE ALLERGENI
    • RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI
    • OBBLIGHI IN MATERIA DI CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

    Eco-verde è in grado di offrire consulenza per l’applicazione di questa nuova normativa europea.

  • IGIENIZZAZIONI – DISINFEZIONI E SANIFICAZIONI SARS Cov-2

    Le superfici devono essere pulite regolarmente avendo cura di rimuovere lo sporco tramite appositi
    detergenti e successivamente igienizzate tramite l’uso di soluzioni alcoliche al 70% o di soluzioni a base di ipoclorito di sodio almeno allo 0,1% – 0,5%

    •La igienizzazione consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non
    autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici.

    • La disinfezione è il procedimento che con l’utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta.

    •La sanificazione è l’intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali

    Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi:
    • 100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri
    di acqua, oppure
    • 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri
    di acqua

    Per ottenere la giusta percentuale di 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo così:

    • 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua;
    oppure
    • 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua;
    oppure
    • 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua

    • Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.

    Per ottenere la giusta diluizione alcool etilico al 70-72% si può fare così:
    Per realizzare 1 litro di prodotto: utilizzare 800 ml di alcool al 90% e 200 ml
    di acqua.

  • MUD 2021: entro il 16 Giugno 2021

    La scadenza naturale del 30/04 slitta di 120 giorni per la pubblicazione del DPR 23/12/2020 “Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione per l’anno 2021”Infatti la Legge 25 gennaio 1994 n.70, che ha istituito il MUD, prevede all’Art. 6 c. 2-bis che:
    2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
    Cosa c’è da sapere:
    – Slittamento della scadenza
    – Adeguamento alle nuove disposizioni in materia di RAEE e di End o West di particolari tipologie di rifiuti
    – La struttura della Dichiarazione è rimasta pressoché invariata, come pure le modalità di trasmissione
    – Ricordarsi “si possa accedere ai siti web della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), fermo restando l’utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
    Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC) il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito Pago Pa (NON BOLLETTINO POSTALE)
    Nessuna variazione dei soggetti obbligati
    Soggetti obbligati alla presentazione del MUD
    – chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti;
    – commercianti e intermediari senza detenzione di rifiuti;
    -imprese ed enti che effettuano recupero e/ o smaltimento di rifiuti;
    – consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipi di rifiuti;
    – produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
    – produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al D. Lgs. 152/2006 art.184 co.3 lettere c), (artigianali diversi da urbani), d) (industriali diversi da urbani), g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie) che hanno più di 10 dipendenti.
    Ricordarsi che con Dlgs 116/2020 sono state apportate modifiche nella classificazione dei rifiuti, in particolare fra quelli ritenuti R. Urbani e R. Speciali.
    Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD
    – produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse dalla c), d) o g) di cui al D. Lgs. 152/2006 art.184 co.3, a prescindere dal numero dei dipendenti
    – produttori iniziali fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui al D. Lgs. 152/2006 art.184 co.3 lettere c), d), g)
    – imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (cat. 2-bis dell’Albo Gestori ambientali)
    -imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al DM 65/2010
    – imprenditori agricoli con volume d’affari fino a 8.000 €/ anno e che producono rifiuti speciali pericolosi (per i rifiuti speciali non pericolosi sono esclusi a priori, vedi punto 1).
    – In realtà, l’esonero dal MUD per gli imprenditori agricoli è da considerare valido a prescindere dal volume d’affari per i rifiuti pericolosi, in quanto viene ripresa la semplificazione prevista dalla L.221/2016 per tali soggetti e per le attività di servizio alla persona.
    Infatti, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art.190 co.6 i seguenti soggetti:
    Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (quindi anche con volume d’affari oltre 8.000 €/anno);
    i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (estetisti, parrucchieri, tatuatori…) che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
    i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa; possono adempiere all’obbligo di presentazione del MUD con una delle seguenti modalità, tra loro alternative:
    a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti di dal D. Lgs. 152/2006 art. 193;
    b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui di cui al D. Lgs. 152/2006 art 18.

  • Nuovo DPCM del 7 ottobre 2020

    Il Governo ha emanato il nuovo DPCM con l’obbligo di mascherina anche per strada in tutta Italia da giovedì 8 ottobre, con multe per chi non lo rispetta.

    Il nuovo Dpcm sulle misure anti Coronavirus, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre, contiene però anche una novità per le imprese: la proroga per la domanda di cassa integrazione Covid.
    Come anticipato dal ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera, invece, non c’è il temuto coprifuoco per i locali.
    Infine lo stato d’emergenza è stato esteso al 31 gennaio 2021.

    In sintesi tutte le misure contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID“.

    Mascherine obbligatorie

    La misura era stata annunciata, prevede che in tutto il territorio nazionale torni l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.
    Sono previste alcune eccezioni:
    – Se si pratica sport all’aperto e se ci si trova in luoghi in cui è garantita la condizione di isolamento (dove non ci sono altre persone).
    – Non hanno l’obbligo i bambini fino a 6 anni e le persone con disabilità incompatibili con l’utilizzo della mascherina.

    Sono previste sanzioni da 400 a mille euro, per chi non rispetta l’obbligo di mascherina. Analoghe multe anche ai gestori dei locali che non lo fanno rispettare all’interno del proprio esercizio, con ipotesi anche di chiusura attività da 5 a 30 giorni.

    Cassa Covid

    Le imprese hanno tempo fino al 31 ottobre per chiedere le ulteriori settimane di cassa integrazione previste dal decreto Agosto. La proroga riguarda la scadenza entro cui le aziende sono tenute a presentare la domanda per i periodi di cig eventualmente iniziati in luglio o agosto.

    Il decreto estivo prevede la seguente regola: la domanda va inviata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio la riduzione o sospensione dell’attività. Oppure in sede di prima applicazione, entro la fine del mese di settembre.
    E’ questa la scadenza che è stata prorogata. In pratica, quindi, tutte le domande di cassa Covid previste dal decreto (ordinaria, in deroga, assegno ordinario) possono essere presentate entro il 31 ottobre.

    Coprifuoco bar e ristoranti

    Non c’è nel Dpcm la misura che impone la chiusura serale anticipata (alle 23 o alle 24) di bar e ristoranti, ma le Regioni possono introdurre eventuali restrizioni in questo senso. In generale, è previsto che non possano allentare le misure di sicurezza anti Covid previste dal decreto ma che possano intervenire con regole più severe in considerazione dell’andamento del contagio.

    Tamponi obbligatori

    Anche chi arriva da Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Repubblica Ceca deve fare il tampone. Restano ferme tutte le altre regole previste dalle precedenti disposizioni, quindi continuano a dover fare il tampone coloro che arrivano da Croazia, Spagna, Malta, Grecia, e da alcune zone della Francia (fra cui Parigi).

    Feste e assembramenti

    Resta il divieto di assembramenti, su cui si inaspriscono i controlli.
    Ci sono limiti alla partecipazione eventi e feste private. massimo 200 persone al chiuso e mille persone all’aperto. Niente balli nelle discoteche, restano chiusi gli stadi.

  • Aggiornamenti normativi

    MODIFICHE REGIME GESTIONE RIFIUTI

    Prime indicazioni operative sul D.Lgs. n. 116/2020, entrato in vigore il 26 settembre, che apporta modifiche alla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. (Allegato 1) .

    CONTENUTO :

    Il D.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” (il c.d. “Testo Unico dell’Ambiente” o “Codice dell’Ambiente”).
    Il 26 settembre 2020 è entrato i n vigore il D.Lgs. 116/2020 (allegato 1) che recepisce le nuove Direttive europee relative alla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. II provvedimento modifica varie parti del Testo Unica dell’Ambiente con misure che prevedono obblighi immediati, altre che entreranno in vigore successivamente ed altre ancora che prevedono misure attuative.
    Si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni di principale interesse per le Imprese.

    ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI

    Si segnala una criticità importante relativa alle modifiche apportate in materia di etichettatura degli imballaggi. Nello specifico, la precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi dovevano essere opportunamente etichettati, rimandava ad un Decreto Ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura mentre la nuova formulazione, che è entrata pienamente in vigore il 26 settembre, pone in capo ai produttori l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati. Al fine di risolvere le immediate criticità applicative, legate anche all’apparato sanzionatorio, Confindustria sta lavorando con il Ministero per ottenere un intervento urgente con cui si indichino esplicitamente le modalità attraverso le quali procedere all’etichettatura degli imballaggi e, soprattutto, si preveda un adeguato periodo transitorio per evitare pregiudizi agli operatori e consentirgli di adeguarsi.

    RIFIUTI URBANI

    A partire dal 1° gennaio 2021, i rifiuti individuati nell’allegato L-quater alla Parte IV del Codice dell’Ambiente, prodotti delle attività elencate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del Codice dell’Ambiente (nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni), saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati, a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa. Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.

    CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

    La modifica dell’art. 184-ter non prevede più l’operazione di preparazione al riutilizzo tra le attività di recupero funzionali all’effettuazione di processi di “End of Waste”. Si ricorda, in ogni caso, che la preparazione per il riutilizzo rimane un’operazione sul rifiuto e necessita di apposita autorizzazione che può essere ricompresa all’interno dell’autorizzazione integrata ambientale (art. 29-ter) o tramite apposito regime semplificato, introdotto con il nuovo art. 214-ter, mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell’art, 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (art. 214-ter).

    RESPONSABILITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

    Viene confermato che la responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (di cui all’allegato C alla parte IV del Codice dell’Ambiente), o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (di cui all’allegato B alla parte IV del Codice dell’Ambiente), è esclusa al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, senza necessità di alcuna ulteriore attestazione, documento o certificazione (con la possibilità dell’invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l’originale). Tuttavia, per quanta riguarda le operazioni D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto (art. 188, comma 5). Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. Si fa notare che la disposizione si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire
    all’intermediario dei rifiuti.

    CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

    Viene prevista l’adozione, entro il 31 dicembre 2020, da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) di Linee guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione, al fine di una corretta attribuzione dei codici rifiuto. In merito a tale punto, si segnala che SNPA ha già emanato le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” (allegato 2), pubblicate sul sito istituzionale a marzo 2020, le quali hanno valenza d’indirizzo per le agenzie e non nei confronti degli operatori. Infatti, come ribadito dalla norma, tali linee guida devono essere ancora approvate dal Ministero dell’Ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
    Si ricorda, inoltre, che SNPA ha la facoltà di esprimere il proprio parere sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnalare al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province l’opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi istituzionali. Tale attività si esplica anche attraverso la produzione di documenti, prevalentemente Linee Guida o Report, pubblicati sul sito di SNPA che, come detto, costituiscono orientamenti e atti di indirizzo per il sistema agenziale.

    REGISTRO CRONOLOGICO Dl CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

    Rispetto alla precedente disciplina, si evidenzia che fino all’attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto all’art. 188-bis, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, il cui obbligo di conservazione è passato da cinque a tre anni, rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti. II calcolo del numero dei dipendenti va effettuato considerando l’impresa nella sua globalità, non la singola unità locale, e va riferito al numero dei dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. L’anno da considerare è l’ultimo anno di esercizio contabile approvato. Viene specificato che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero). In tal senso, si segnala che attualmente tale annotazione non è prevista nella modulistica ad oggi a disposizione, in quanto riguarda esclusivamente i rifiuti. A tal proposito il nuovo modello di registro di carico e scarico sarà disciplinato con il decreto di cui all’art. 188-bis, comma 1 e fino alla data di entrata in vigore di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente n. 148/1998. Pertanto, salvo prescrizione specifica contenuta nell’autorizzazione, il registro vigente non prevede (e non consente) di annotare ciò che non riguarda i rifiuti.

    TRASPORTO DEI RIFIUTI

    Si segnala l’introduzione di una nuova previsione circa la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore. È stata apportata la modifica alla tempistica per la durata di conservazione dei formulari da cinque a tre anni. Inoltre, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 188-bis, in alternativa alla classica modalità di vidimazione, è possibile procedere all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Qualora i suddetti portali non fossero ancora operativi si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario. Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione, fra le quali rientrano anche le attività di pulizia e piccoli interventi edili, i rifiuti si considerano prodotti presso l’unita locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività e viene consentito, per quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito, il trasporto di tali rifiuti venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al FIR, attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto. La medesima disposizione è prevista per la movimentazione del materiale tolto d’opera per le attività di manutenzione (ex commi 1 e 3, dell’art. 230).
    Allegato 1 : D.Lgs. 116/2020
    Allegato 2 : Linee guida classificazione rifiuti (SNPA)

  • Legionella al tempo del Covid

    A seguito dell’emergenza sul coronavirus, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato delle linee guida (Rapporto ISS -covid-19 n.21/2020) “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19”.
    In particolare sono state indicate le azioni da intraprendere nelle strutture turistico recettive e in altri edifici ad uso civile e industriale. Sebbene la linea guida sia rivolta principalmente ad alberghi, campeggi, e altre strutture recettive (rientranti nel codice ATECO 55), è rilevante per tutti gli edifici ad uso civile e industriale, quali ad esempio luoghi di lavoro, scuole università, strutture per l’infanzia, istituti scolastici, attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mense, centri sportivi e commerciali, ecc.) con sistemi idrici similari, in cui per effetto delle disposizioni attinenti il “lockdown” si sono verificate condizioni di stagnazione prolungate di acque nelle reti di distribuzione interna. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di ospiti, visitatori e personale che frequenteranno queste strutture è fondamentale che, nelle diverse fasi della pandemia, si garantisca la corretta manutenzione e la sicurezza sanitaria, con particolare riferimento al rischio Legionella, relativo agli impianti idrici assoggettati a periodi di chiusura o di fermo parziale.
    Per strutture che sono rimaste chiuse per più di un mese, è indicata la necessità di effettuare dei campionamenti di controllo sul circolo dell’acqua fredda e dell’acqua calda prima della riapertura dell’attività; in caso di negatività dei risultati i sistemi sono considerati sotto controllo.
    Nel caso in cui l’edificio o altra struttura siano rimasti chiusi per meno di un mese o che risultino frequentati e/o manutenuti in modo da assicurare un flussaggio periodico di acqua dai rubinetti e dalle docce presenti nelle camere, è possibile applicare un normale regime di controllo degli impianti.
    La valutazione del rischio associata alla struttura deve essere rivista e aggiornata in relazione all’utilizzo corrente dell’impianto idrico, così come quella di altri sistemi o apparecchiature che hanno un uso ridotto o che siano stati posti in stato di fermo. È importante documentare come saranno protetti dalla proliferazione di Legionella il personale, i visitatori o chiunque continui a frequentare la struttura quando questa verrà riaperta. Se necessario, il gestore di queste strutture dovrà ricorrere all’assistenza di un consulente esperto, competente in materia di trattamento degli impianti per controllare e prevenire la contaminazione da Legionella, e di un responsabile sulla sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RSPP), a tutela dei lavoratori che rientrano nella struttura o delle autorità sanitarie preposte.
    Eco-verde è a disposizione per effettuare gli aggiornamenti documentali richiesti e le analisi delle acque per la ricerca del batterio Legionella.

     

  • Avviso a tutti gli alimentaristi in tempo di Covid19

    A seguito dell’emergenza sul Coronavirus sorta lo scorso mese, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in data 7 aprile 2020, ha pubblicato delle linee guida per garantire la sicurezza alimentare e contrastare la trasmissione del Coronavirus.

     
    In particolare gli obiettivi dell’OMS sono:
    • garantire la salute dei lavoratori
    • non pregiudicare la catena dell’approvvigionamento alimentare
    • mantenere la fiducia dei consumatori nella sicurezza e disponibilità degli alimenti

    L’OMS e le indicazioni nazionali ritengono opportuno che l’impresa alimentare adotti nuove misure ed interventi per garantire la sicurezza alimentare e contrastare la trasmissione del coronavirus per cui risulta necessario aggiornare/integrare le procedure dei piani di autocontrollo in relazione alla salubrità degli alimenti, alle modalità lavorative, all’igiene degli addetti, alla sanificazione degli ambienti, al rapporto con i clienti ed al trasporto degli alimenti.

     
    Eco-verde è a disposizione per effettuare tutti gli aggiornamenti documentali richiesti dalle normative nazionali e regionali e per darvi eventuali chiarimenti sui metodi di lavorazione e sanificazione.

  • Valutazione rischio biologico da Covid19 per la sicurezza

    A seguito dell’emergenza coronavirus tutte le imprese sono obbligate, alla loro riapertura, ad adottare protocolli operativi e di sicurezza all’interno dei propri luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020 e in accordo al Protocollo d’intesa del 14 marzo 2020 sottoscritto tra sindacati e imprese per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

     
    Tali protocolli dovranno regolamentare, tra le altre cose, l’informazione e la formazione dei lavoratori in merito all’emergenza, le modalità di accesso alla sede di lavoro, le modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori, le procedure di pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, l’organizzazione aziendale in generale, gli spostamenti interni all’azienda e  la gestione di un eventuale caso sintomatico.

     
    Eco-verde Srl è a disposizione delle imprese per l’elaborazione delle misure di sicurezza richieste e per la redazione della necessaria documentazione richiesta dalle normative nazionali e regionali.