Autore: Eco-Verde srl

  • Abilitazione all’uso di Macchine Agricole

    Abilitazione all’uso di Macchine Agricole

    Abilitazione all’uso delle macchine agricole: entrato in vigore definitivamente l’obbligo del “patentino” per l’uso dei trattori agricoli e forestali

     

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    gn: justify;”>Dal 1 gennaio 2018, dopo numerose proroghe,  ad oltre 5 anni dall’emanazione dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (che individua le attrezzature di lavoro per l’uso delle quali è richiesta un aspecifica abilitazione), è entrato definitivamente in vigore l’obbligo di acquisire la specifica abilitazione per la conduzione dei trattori agricoli e forestali sia a ruote che a cingoli tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione ed addestramento della durata variabile da 8 a 13 ore (a seconda della tipologia di trattore per la conduzione del quale si vuole acquisire l’abilitazione all’uso).

     

    Chi può dimostrare almeno due anni di esperienza nella conduzione di tali attrezzature (esperienza documentabile ed acquisita nel decennio antecedente al 31/12/2017) dovrà comunque effettuare il corso di aggiornamento delle durata di 4 ore entro il 31/12/2018.
    Eco-Verde organizza corsi di formazione ed aggiornamento per l’abilitazione all’uso dei trattori agricoli e forestali, anche in loco presso le aziende interessate in base al numero dei partecipanti.
    Per una preventivazione gratuita o per ulteriori chiarimenti contattare il numero 0577/49187 o scrivere a info@eco-verde.com
  • Circolare Gestori Ambientali – DURC

    Oggetto: Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali prot.n.31 del 8/1/2018  – regolarità contributiva – richiesta copia DURC

    Tra i requisiti previsti per il rilascio, ed il mantenimento, dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali vi è anche il regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

    Tale requisito viene verificato direttamente dalla competente Sezione Regionale / Provinciale dell’Albo, tramite la verifica telematica presso l’INPS utilizzando il servizio “Durc On Line”. Se da tale verifica emergono irregolarità contributive, il soggetto interessato viene invitato a regolarizzarsi entro 15 giorni, e l’intero procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla prima richiesta di verifica della regolarità contributiva.

    Con una circolare, il Comitato Nazionale dell’Albo ha ribadito che nel caso in cui dopo i suddetti 30 giorni il sistema telematico non riporti un esito positivo della procedura di regolarizzazione, le Sezioni dovranno provvedere al diniego dell’iscrizione e, in caso di imprese già iscritte, sarà avviato il procedimento di cancellazione.

  • Proroga SISTRI

    Proroga SISTRI

    Sistri – Proroga apparato sanzioni

    Stai navigando alla ricerca di informazioni in merito al SISTRI?

    Ti comunichiamo che con la pubblicazione della recente Legge n.205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio), entrata in vigore il 1 gennaio 2018,  è stato prorogato ulteriormente il termine dell’entrata in vigore del sistema sanzionatorio SISTRI relativamente al suo non corretto utilizzo, al 1 gennaio 2019.

    Resta fermo fino al 31.12.2018 (salvo proroga), l’obbligo di utilizzo dei registri di carico e scarico rifiuti e dei formulari e l’applicazione delle relative sanzioni in caso di mancata o errata compilazione, nonché l’applicazione delle sanzioni previste per la mancata iscrizione al SISTRI (per i soggetti obbligati) e per l’omesso versamento del contributo annuale SISTRI (nonostante siano state ridotte del 50%).

    CONTATTACI per avere ulteriori informazioni !!

  • Etichettatura prodotti Lattiero-Caseari

    Etichettatura prodotti Lattiero-Caseari

    Il 16 ottobre 2017 è scattato definitivamente l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte e dei prodotti lattiero–caseari come burro, formaggi, yogurt, ecc, fanno eccezione i prodotti da banco per i quali la norma è su base volontaria. Tale normativa ha lo scopo di impedire che i prodotti stranieri siano spacciati come “Made in Italy”.

    L’obbligo era precedentemente esplicato in data 19 aprile 2017 con una proroga massima prevista di 180 giorni per lo smaltimento delle scorte di confezioni con il sistema di etichettatura precedente all’entrata in vigore del decreto sulle” indicazioni dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti  lattieri caseari” in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.

    Ai sensi della vigente normativa saranno due le diciture obbligatorie, da apporre su tutte le confezioni ti tali prodotti:

     

    1. “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte

    2. “Paese di condizionamento o trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato

  • Aggiornamento annuale per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

    In questo articolo vogliamo sciogliere alcuni dubbi in merito al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

     

    In quali aziende deve essere eletto?

    L’art. 47, comma 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce che ‘in tutte le aziende, o unità produttive, deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”.
    Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST – art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP – art. 49).

    Si ricorda che si può far ricorso al RLST solo nelle aziende fino a 15 lavoratori e nel caso in cui i lavoratori subordinati non abbiano eletto un rappresentante interno.

    Il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
    a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
    b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
    c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

    Come si effettua l’elezione?

    Per l’elezione dell’RLS sarà necessario effettuare una assemblea dei lavoratori, completa di verbale di elezione e registrazione dei presenti con firma.

    Successivamente, il nominativo dell’RLS dovrà essere comunicato all’INAIL, tramite portale on-line, generalmente per mezzo del proprio commercialista/consulente del lavoro.

    La comunicazione all’INAIL deve essere fornita anche nel caso in cui l’RLS venga cambiato.

    Che tipo di formazione deve effettuare il Rappresentante dei Lavoratori (RLS)?

    I corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate, per essere in grado di assolvere i compiti e le attribuzioni previste:

    raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro
    essere consultato nell’individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio;

    essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori;

    fare proposte in merito all’attività di prevenzione e sicurezza
    proporre dei programmi di formazione e di informazione per i lavoratori

    Una novità importante introdotta dall’Accordo Stato Regioni n.128 CSR del 7 luglio 2016 riguarda l’aggiornamento della formazione del RLS:

    Con il precedente accordo (n.221/CSR del 21/12/2011) era previsto un aggiornamento annuale di 4 ore per le aziende da 15 fino a 50 lavoratori (non era specificata la durata e la periodicità dell’aggiornamento per le aziende fino a 15 lavoratori!) e un aggiornamento annuale di 8 ore per le aziende con più di 50 lavoratori.

    Con il nuovo Accordo viene sancito che l’aggiornamento deve svolgersi in ogni caso con cadenza ANNUALE, quindi per tutte le tipologie di attività. L’aggiornamento conserva la durata minima di 4 ore fino a 50 addetti e la durata minima di 8 ore per le aziende con più di 50 addetti (ai sensi dell’allegato V dell’Accordo Stato Regioni n.128 CSR del 7 luglio 2016).

     

  • Accesso degli Animali nei Punti Vendita Alimentari

    Accesso degli Animali nei Punti Vendita Alimentari

    PRECISAZIONI DAL MINISTERO DELLA SALUTE IN MERITO ALL’ACCESSO DEGLI ANIMALI AGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DEGLI ALIMENTI

     

    Nel Reg. CE 852/04 è riportato che l’accesso agli animali domestici presso strutture ove sono presenti alimenti destinati al consumo è ipotizzabile laddove sussistano delle condizioni per le quali, l’animale non si trovi nei medesimi locali dove sono preparati, trattati o conservati gli alimenti ovvero in locali interni all’esercizio di vendita appositamente predisposti per accogliere gli animali domestici oppure in spazi all’esterno degli esercizi di vendita al dettaglio.

    Nel caso in cui le autorità locali con propri regolamenti comunali/locali abbiano previsto di autorizzare l’ingresso degli animali domestici negli spazi di vendita, in aggiunta ai requisiti specifici eventualmente indicati nel regolamento, l’OSA deve prevedere nelle sue procedure di autocontrollo le modalità con le quali viene garantito che gli animali non vengano a contatto diretto o indiretto con gli alimenti sia sfusi che confezionati.

  • Divieto Assunzione di Alcol

    Divieto Assunzione di Alcol

    OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI DIVIETO ASSUNZIONE DI ALCOL

     

    Il legislatore ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nella attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, con la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici ai lavoratori e ha previsto, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, la verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

     

    La Legge 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” introduce il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL.

     

    Il Provvedimento del 16/03/2006 della “Conferenza Stato Regioni” individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (di cui all’art. 15 della Legge 125/2001). A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra tali attività:

     

    • conduzione di generatori di vapore
    • vendita di fitosanitari
    • manutenzione degli ascensori
    • dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti
    • mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private
    • vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi
    • mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private
    • attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
    • mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente
    • addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci
    • lavoratori addetti ai comparti edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza

     

    La Regione Toscana, con la Deliberazione del 9 dicembre 2013, n. 1065 “Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. Approvazione”, ha emanato linee di indirizzo per l’applicazione delle normative sopra citate, ribadendo l’obbligo di una specifica valutazione del rischio per l’individuazione delle mansioni soggette a controlli (comunque già previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

    Ha introdotto inoltre l’obbligo di informazione di tutti i lavoratori (anche per mezzo della consegna di opuscoli o materiali informativi) e l’OBBLIGO DI FORMAZIONE dei lavoratori ricompresi nell’elenco sui rischi da alcol.

    Pertanto, il Datore di Lavoro, a seguito degli esiti dell’effettuazione della specifica valutazione del rischio alcol, deve programmare la “formazione specifica dei lavoratori ricompresi nell’elenco sui rischi da alcol per la salute e la performance” secondo i contenuti minimi della Deliberazione della RT del 9 dicembre 2013, n. 1065 (di norma della durata di 4 ore).

  • Formazione dei Lavoratori e Rappresentante dei Lavoratori

    Formazione dei Lavoratori e Rappresentante dei Lavoratori

    Eco-Verde srl ricorda che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n°221/CSR ogni Datore di Lavoro è tenuto a garantire la Formazione in Materia di Salute e Sicurezza a ciascun lavoratore. Tale formazione, che ha una durata variabile in base al settore ATECO dell’attività lavorativa[1], deve essere effettuata per tutti i lavoratori (indipendentemente dalla modalità di assunzione e pertanto anche per quelli stagionali) e tassativamente completata entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione. Si ricorda che, in caso di sopralluogo dell’Organo di vigilanza, tale inadempienza può comportare una sanzione pari a 1.424,80 euro.

    Vogliamo oltremodo focalizzare l’attenzione sulla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RLS). La presenza di tale soggetto  risulta obbligatoria per tutte le attività lavorative  ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

    Pertanto, il Datore di Lavoro deve far sì che i lavoratori procedano all’elezione del loro Rappresentante, con redazione del relativo verbale di elezione, tale soggetto dovrà poi essere formato con un corso di formazione base di 32 ore.

    Si ricorda che dovrà essere effettuata comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS tramite il portale on-line (effettuando l’accesso con le credenziali aziendali). In caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa pari a 109,60 euro.

    In alternativa, qualora non si raggiunga l’elezione di un rappresentante interno, è possibile richiedere l’assegnazione un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale – RLST (ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) agli Organismi paritetici territoriali costituitisi a livello provinciale e/o regionale all’interno delle Associazioni di categoria e/o degli Enti Bilaterali.

    Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento porgiamo i nostri migliori saluti

    Eco-Verde srl

     

    Per maggiori informazioni:

     

    Sito internet https://www.eco-verde.com/contatti/

    Oppure chiama in ufficio, Cecilia Michele e Alessandro ti aiuteranno a cercare la soluzione migliore per la tua azienda

    0577/49187

    [1] 8 ore rischio basso, 12 ore rischio medio e 16 ore rischio alto

  • Ventilatori con Nebulizzazione

    Ventilatori con Nebulizzazione

    PREVENZIONE LEGIONELLOSI NEL CASO DI UTILIZZO DI VENTILATORI CON NEBULIZZATORE

    Da qualche tempo nel periodo estivo, gli esercizi di ristorazione utilizzano i ventilatori con nebulizzatore per rinfrescare i propri clienti.

    Tali attrezzature possono essere fonte di esposizione alla Legionella, in quanto producono particelle d’acqua molto piccole che possono essere inalate.

    Si ritiene utile per la tutela della salute collettiva, che gli esercenti che utilizzano nel periodo estivo questi apparecchi siano informati sulle corrette modalità di gestione e manutenzione, in particolare provvedere una volta alla settimana ad effettuare operazioni di completa pulizia e disinfezione dell’apparecchio consistente in:

     

    • svuotare l’apparecchio e smontare tutte le parti a contatto con l’acqua e con la nebulizzazione;
    • spazzolare tutte le parti del serbatoio, le tubazioni e gli ugelli di scarico con detergenti di buona qualità;
    • disinfettare tutto l’apparecchio compreso il serbatoio con una soluzione blanda di ipoclorito;
    • sciacquare tutta l’attrezzatura con acqua potabile per eliminare detersivi e disinfettanti.

     

  • Oli Esausti

    Oli Esausti

    Per tutte le ditte che utilizzano la friggitrice per la frittura, è obbligatorio effettuare un controllo tramite apposito test per valutare la conformità degli stessi oli.

     

    Questo kit comprende tutto il necessario per l’autoverifica e l’operazione, estremamente semplice, si compone di tre fasi:

     

    • inserire un cucchiaio di olio caldo all’interno della provetta;
    • agitare la provetta per mescolare il reagente con l’olio.
    • attendere qualche minuto per far  reagire la soluzione e confrontare il colore del composto all’interno della provetta con il campione graduato fornito.

     

    1

     

     

    2      3            

    La colorazione risultante indicherà la percentuale di composti polari presenti nell’olio

     

    Se il colore è simile al numero 5 del campione graduato l’olio è da sostituire come indicato nel Circ. MINISAN 11.1.91 n. 1  (“… i grassi e gli oli con composti polari superiori al 25% non sono adatti al consumo”).

    L’olio da eliminare dovrà essere raccolto negli appositi contenitori e ritirato da ditta autorizzata  per lo smaltimento.

     

    CONSIGLI SU COME UTILIZZARE AL MEGLIO L’OLIO PER LA FRITTURA

     

    1. Utilizzare per la frittura solo gli oli o i grassi alimentari idonei a tale trattamento in quanto più resistenti al calore (i cosiddetti “oli per frittura”) o l’olio extravergine  d’oliva che, meno stabile, se bene impiegato (non troppo a lungo e a temperature non eccessive) ha proprietà nutrizionali migliori.
    1.  Per friggere, usare di preferenza contenitori in acciaio o altro materiale a superficie liscia, non poroso, compatto, antiaderente, resistente alla graffiatura e facilmente lavabile, con spigoli interni smussi.
    2.  Curare una adeguata preparazione degli alimenti da friggere, evitando per quanto possibile la presenza di acqua e l’aggiunta di sale e spezie che accelerano l’alterazione degli oli e dei grassi. Il sale e le spezie dovrebbero essere aggiunti all’alimento preferibilmente, dopo la frittura.
    3.  Evitare tassativamente che la temperatura dell’olio superi i 180°C. Temperature superiori ai 180°C accelerano infatti l’alterazione degli oli e dei grassi. E’ opportuno quindi munire la friggitrice di un termostato.
    4. Dopo la frittura è bene agevolare mediante scolatura l’eliminazione dell’eccesso di olio assorbito dall’alimento.
    1. Provvedere ad una frequente sostituzione degli oli e dei grassi. Vigilare sulla qualità dell’olio durante la frittura, tenendo presente che un olio molto usato si può già riconoscere dall’imbrunimento, dalla viscosità e dalla tendenza a produrre fumo durante la frittura.
    1. Filtrare l’olio usato, se ancora atto alla frittura, su idonei sistemi e/o sostanze inerti (coadiuvanti di filtrazione); pulire a fondo il filtro e la vasca dell’olio. Le croste carbonizzate, i residui oleosi viscosi o i resti di un olio vecchio accelerano l’alterazione dell’olio.
    1. Evitare tassativamente la pratica della “ricolmatura” (aggiunta di olio fresco all’olio usato). L’olio fresco si altera molto più rapidamente a contatto con l’olio usato.
    2. Proteggere gli oli ed i grassi dalla luce.
    3. Friggere alimenti in pezzi il più possibile uniformi, per dimensioni, per poter decidere, per tutti, un tempo uniforme di cottura
    4. Prima di immettere gli alimenti da friggere, verificare che l’olio sia caldo al punto giusto.