Autore: Eco-Verde srl

  • MUD 2020

    MUD 2020

    Gentili Clienti,

    il 30 aprile 2020 scadrà come ogni anno il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2019.

    Ad oggi, la compilazione del MUD è obbligatoria per i seguenti soggetti:

    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
    • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

     

    Per chi fosse interessato ad usufruire del nostro servizio di compilazione e trasmissione della suddetta dichiarazione, può contattare i nostri uffici o scrivere attraverso il form CONTATTI.

  • Modello OT24 – 2019

    Modello OT24 – 2019

    L’INAIL ha pubblicato il nuovo modello per la riduzione del tasso medio di tariffa OT 24 relativo alle istanze che verranno inoltrate dalle aziende nel 2019 in merito agli interventi migliorativi in materia di prevenzione infortuni effettuati nel 2018. Possono beneficiarne, su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti), quindi anche con un solo lavoratore dipendente. L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni).

    L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, che ha sostituito l’articolo 24 del DM 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

     

    lavoratori-anno riduzione
    fino a 10 28%
    da 11 a 50 18%
    da 51 a 200 10%
    200 5%

     

    La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.

    Per poter usufruire della riduzione del tasso, l’azienda dovrà mettere in atto interventi migliorativi, presenti tra quelli riportati nell’elenco di interventi pubblicato dall’INAIL annualmente sul modulo di domanda, fino al raggiungimento di un punteggio minimo di merito pari a 100.

    Pertanto, per chi fosse interessato ad inoltrare all’INAIL la richiesta di riduzione del tasso (“oscillazione per prevenzione” (OT/24),   si ricorda che gli interventi migliorativi in materia di prevenzione, AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI OBBLIGATORI DALLA NORMATIVA, dovranno essere tassativamente completati entro l’anno solare 2018.

    Si riporta di seguito, a titolo di esempio, alcuni degli interventi migliorativi per i quali l’INAIL riconosce punteggio ai fini del raggiungimento della soglia minima dei 100 punti che danno diritto alla riduzione del tasso.

    • L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato BS OHSAS 18001:07 da organismi accreditati o in alternativa certificato secondo la Norma UNI 10617 o risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali (100 punti);
    • Per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art.35 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST (20 punti);
    • L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano di emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito (ad eccezione delle aziende di cui all’art.3 comma 2 del D.M. 10/3/98) (40 punti);
    • L’azienda ha raccolto e analizzato sistematicamente i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale e ha individuato e pianificato le necessarie misure di miglioramento (da 20 a 60 punti);
    • L’azienda ha adottato o mantenuto una procedura per la selezione dei fornitori di servizi secondo criteri che riguardano anche la salute e sicurezza sul lavoro; la procedura deve prevedere la verifica, per tutti i fornitori, appaltatori e subappaltatori, della presenza e validità della documentazione relativa alla valutazione dei rischi, della dichiarazione di regolarità contributiva, assicurativa e di conformità alle leggi di igiene e sicurezza sul lavoro e di almeno una delle seguenti condizioni: evidenze di controlli o audit di seconda parte; consegna del curriculum formativo dei lavoratori che lavorano presso l’azienda; formazione, per almeno uno dei dipendenti che lavorano presso l’azienda, come addetto alle emergenze e al primo soccorso (80 punti);
    • L’azienda con meno di 50 lavoratori ha adottato o mantenuto una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprenda test di verifica sia al termine di ciascun intervento formativo sia successivamente (50 punti);
    • L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation) (40 punti);
    • L’azienda ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi (20 punti);
    • Il personale che durante l’attività lavorativa fa uso di veicoli a motore personalmente condotti ha effettuato uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura per almeno l’80% dei lavoratori interessati (80 punti).

     

     

     

     

     

     

    Per informazioni contattare:

     

    ECO-VERDE srl

     

    Settore di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro:

    Viale Europa, 2 int.10 – 53100 Siena

    tel – fax: 0577 49187
    Email: info@eco-verde.com

    Web: www.eco-verde.com

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  • Abolizione SISTRI

    Abolizione SISTRI

    DL Semplificazioni,confermato lo stop a SISTRI

    La notizia dell’abolizione del Sistri è ufficiale, lo riporta un comunicato stampa emanato direttamente dal Ministero dell’Ambiente, il quale conferma che a partire dal 1°Gennaio 2019, il Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti sarà abolito.

    Il 15 dicembre 2018 è entrato in vigore il D.l. 135/2018 (Semplificazioni) che stabilisce la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), con decorrenza gennaio 2019.

    Vengono così aboliti anche i contributi da versare per la costituzione e il funzionamento del Sistri a carico degli operatori iscritti.

    Dal 1 gennaio 2019 resta la tracciabilità dei rifiuti con il sistema cartaceo, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria. I soggetti tenuti alla tracciabilità dei rifiuti compiranno i propri adempimenti nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 03/12/2010, n. 205, ovverosia, attraverso il ricorso a moduli cartacei, compilando i registri di carico e scarico e formulari di identificazione.

     

  • DGPR: Il Nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento UE 679/2016

    DGPR: Il Nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento UE 679/2016

    DAL 19 SETTEMBRE  IL NUOVO DECRETO NAZIONALE CHE ARMONIZZA LA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY AL GDPR

     

    In Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2018 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, che armonizza il D.Lgs. 196/03 e s.m.i. (il nostro Codice in materia di Privacy) al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 19 settembre.

    L’insieme delle nuove regole sulla protezione dei dati personali si rivela particolarmente complesso e per il GDPR, ormai in vigore dal 25 maggio 2018, sarà l’Autorità Garante a dire l’ultima parola con l’insieme delle disposizioni attuative previste dal D.Lgs. 101/08.

    Il D.Lgs. 101/08 stabilisce misure di semplificazione per le micro, piccole e medie imprese, per le quali dovrà tuttavia esprimersi il Garante per la protezione dei dati personali, promuovendo modalità semplificate di adempimento degli obblighi da parte del Titolare del trattamento.

    Vengono forniti anche chiarimenti in materia di sanzioni amministrative e penali previste in caso di violazione delle novità previste dal GDPR. In base a quanto previsto dal testo del nuovo decreto, è stabilita la possibilità, per i provvedimenti non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza di ingiunzione, di pagare la sanzione in misura ridotta (pari a due quinti del minimo) entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo.

    Altra novità riguarda le regole in merito agli obblighi del titolare del trattamento nei casi di ricezione di curriculum finalizzati all’instaurazione di un rapporto di lavoro. Le informazioni previste dall’articolo 13 del GDPR (tra cui le finalità del trattamento e i dati del DPO) dovranno essere fornite al momento del primo contatto utile successivo all’invio.

    Il nuovo Decreto dispone inoltre che, per i dati relativi alle persone decedute, i diritti di accesso e di portabilità dei dati (articoli 15 e 22 del GDPR) potranno essere ereditati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L’interessato potrà espressamente vietare questa possibilità, presentando dichiarazione scritta al titolare del trattamento, senza incidere sull’esercizio dei diritti patrimoniali di terzi in caso di decesso o di difesa dei propri interessi in giudizio.

    Per i minori di quattordici anni, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali dovrà essere esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.


    Queste ed altre novità saranno dettagliate nel prossimo corso; l’offerta formativa è aperta a tutti coloro che vogliono entrare in possesso delle basi di questo nuovo regolamento per la gestione dei dati personali; durante lo svolgimento il discente sarà seguito dal docente nella compilazione di un test di autovalutazione che permetterà di valutare la tipologia di adempimenti da mettere in atto presso la propria azienda.

    La prossima data di svolgimento del corso sarà:

    26 Ottobre 2018 | 14:30 – 18:30

    Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornato sui prossimi corsi consulta il nostro sito internet

    https://www.eco-verde.com/

    oppure contattaci telefonicamente al numero 0577/49187

    o scrivendo a info@eco-verde.com

     

  • Etichettatura Pasta e Riso

    Etichettatura Pasta e Riso

    Da febbraio 2018 è scattato l’obbligo di indicazione dell’origine sulle etichette del riso e della pasta.

    Lo hanno stabilito due decreti, firmati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

    COSA PREVEDONO I DECRETI
    GRANO/PASTA
    Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
    a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
    b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
    Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
    Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

    RISO
    Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso devono essere indicati:
    a) “Paese di coltivazione del riso”;
    b) “Paese di lavorazione”;
    c) “Paese di confezionamento”.
    Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.
    Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

    ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA
    Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

  • Scadenza Termini Adeguamento Privacy

    Scadenza Termini Adeguamento Privacy

    Il 25 maggio 2018 il Regolamento Ue 2016/679 è divenuto operativo. Sono divenute operative le norme sugli adempimenti, ma i lavori legislativi sono ancora in corso e molti aspetti sono applicabili, ma ci sono anche tante altre cose per cui il legislatore o il Garante della privacy devono ancora scrivere regole. L’ultima novità risale al 17 maggio: la riunione della Commissione speciale per l’esame dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679″ ha prodotto le seguenti considerazioni:

    • il termine del 21 maggio 2018, giorno in cui sarebbe scaduta la delega conferita dalle Camere al Governo, è stato prorogato di tre mesi (quindi fino al 21 agosto);
    • il 25 maggio 2018 entra comunque in vigore il regolamento UE ma nell’immediato potrebbero coesistere due fonti in materia di privacy: il codice, come modificato, ed il Regolamento UE;
    • per garantire la continuità, sono stati fatti salvi per un periodo transitorio i provvedimenti e le autorizzazioni generali del Garante che saranno oggetto di un successivo riordino, nonché i codici deontologici vigenti;
    • per le piccole e medie imprese è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento dei dati personali;
    • infine, non sono state modificate le disposizioni concernenti le comunicazioni elettroniche, in attesa che venga emanato l’apposito regolamento europeo.

    Alla luce di quanto sopra esposto, il giorno  21 agosto p.v. scadranno definitivamente i termini per adeguare i sistemi e le procedure aziendali al nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio u.s. Infatti, il 21 agosto 2018 diverranno attuative tutte le sanzioni previste dal nuovo Regolamento. Il Garante aveva attuato una sospensione di sei mesi per effettuare i controlli e le sanzioni “il Garante privacy rimanda di sei mesi controlli e relative sanzioni” secondo una interpretazione di un provvedimento datato 22 febbraio 2018. Il Garante italiano si era posto nella stessa scia del CNIL, l’Autorità garante francese, che dichiarava l’istituzione di un grace period durante il quale non sarebbero state sanzionate le aziende. Questo periodo viene stabilito dal Garante in sei mesi, quindi fino al 21 agosto.

    Ci sarà quindi tempo fino al 21 agosto per perfezionare tutte le procedure relative al sistema di protezione, utilizzo e conservazione dei dati personali raccolti da Titolari e Responsabili del trattamento.

     

  • FORMAZIONE REGOLAMENTO PRIVACY

    FORMAZIONE REGOLAMENTO PRIVACY

    Un’idonea formazione sul nuovo regolamento per la privacy costituisce un prerequisito per potere operare all’interno delle organizzazioni, delle imprese e delle aziende di piccole e grandi dimensioni.

    Essa dovrebbe, alla luce del Regolamento, presentare un taglio interdisciplinare e riguardare tutti i soggetti. La formazione dovrebbe essere finalizzata ad illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, le misure organizzative, tecniche ed informatiche adottate, nonché le responsabilità e le sanzioni.

    Il Garante, in diversi casi, in sede ispettiva ha richiesto, infatti, di acquisire il programma ed il piano di formazione, le dispense, i materiali erogati, il test finale ed ha analizzato il profilo delle istruzioni agli incaricati al trattamento connesse all’accesso, alla consultazione delle banche dati, i livelli di autorizzazione e policy aziendali (ad esempio in materia di password aziendali e di videosorveglianza).

    La formazione costituisce, pertanto, una misura di sicurezza per le organizzazioni, un onere a carico del titolare, un diritto e dovere per i dipendenti e i collaboratori.


    Eco-Verde offre corsi formativi aperti a tutti coloro che vogliono entrare in possesso delle basi di questo nuovo regolamento per la gestione dei dati personali; durante lo svolgimento il discente sarà seguito dal docente nella compilazione di un test di autovalutazione che permetterà di valutare la tipologia di adempimenti da mettere in atto presso la propria azienda.

    La prima data di svolgimento del corso sarà:

    18 Luglio 2018 | 14:30 – 18:30


    Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornato sui prossimi corsi consulta il nostro sito internet

    https://www.eco-verde.com/

    oppure contattaci telefonicamente al numero 0577/49187

    o scrivendo a info@eco-verde.com

     

  • Acrilammide: un rischio in cucina

    Acrilammide: un rischio in cucina

    Dall’11 aprile 2018 viene applicato il Regolamento UE 2017/2158 della commissione del 20 novembre 2017 che istituisce misure di attenuazione e i relativi livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti, una sostanza riconosciuta come cancerogena dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

    L’acrilammide è un composto organico che si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè.

    Gli alimenti maggiormente coinvolti dalla presenza di questa sostanza risultano:

    Patate fritte, patatine, snack, cracker, pane, pizza, cereali per la prima colazione, prodotti da forno (biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, coni, cialde e pane con spezie), caffè, caffè torrefatto, caffè solubile, succedanei del caffè.

     

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    Pertanto risulta necessario mettere in atto una procedura da parte di produttori, ristoratori ed attività con annesse prime colazioni relativamente al contenimento del rischio derivato da presenza di acrilammide; per tale motivo risulta necessario implementare il proprio piano di autocontrollo.

    I tecnici di Eco-verde sono a disposizione per tali adempimenti ed ulteriori informazioni in merito.

    Contattaci per maggiori informazioni !!

  • Nuovo Regolamento Privacy (Reg. UE 2016/679)

    Nuovo Regolamento Privacy (Reg. UE 2016/679)

    Nuova normativa in materia di protezione dei dati personali

     

    A partire dal prossimo 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), andando a sostituire ed abrogare il D.Lgs. 196/03 e s.m.i. attualmente in vigore.

    Le principali novità riguardano le regole sul trattamento dei dati personali, che dovrà essere coerente con lo scopo per il quale tali dati sono stati raccolti. Tra le novità principali vi sono le regole riguardanti l’informativa: dovrà essere chiara, facilmente comprensibile e dovrà indicare tutte le finalità dell’uso dei dati. Tutte le modulistiche e le informative ad oggi predisposte dovranno essere pertanto aggiornate ed adeguate alle previsioni del nuovo Regolamento Europeo.

    Il nuovo regolamento sulla privacy introduce inoltre l’obbligo di tenuta del registro dei trattamenti. Si tratta di un documento all’interno del quale bisognerà indicare le caratteristiche del titolare e del responsabile del trattamento, può essere utilizzato a fini di controllo ma serve soprattutto all’impresa come strumento di valutazione delle attività in corso. L’obbligo di tenuta del registro riguarda tutti i titolari e responsabili del trattamento dei dati ad esclusione delle PMI con meno di 250 dipendenti che trattano dati personali solo occasionalmente.

    Le sanzioni per chi non rispetta la nuova normativa possono arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato.

    Alcune aziende (che trattano dati sensibili su larga scala o per le quali il trattamento dei dati evidenzia un rischio elevato per i diritti degli interessati) saranno tenute alla nomina di una nuova figura: il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

    Eco-Verde organizza corsi di formazione ed aggiornamento sui contenuti del nuovo Regolamento Europeo, nonché corsi per soggetti destinati a ricoprire il ruolo di RDP, anche in loco presso le aziende interessate in base al numero dei partecipanti.

    Eco-Verde offre inoltre assistenza alle aziende per l’aggiornamento della documentazione e della modulistica in materia di Privacy e per il supporto rispetto alla verifica degli adempimenti previsti.

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    Per una preventivazione gratuita e maggiori informazioni:

    Sito internet CONTATTI

    Oppure chiama il nostro ufficio, i tecnici ti aiuteranno

    a cercare la soluzione migliore

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  • Non solo MUD

    Non solo MUD

    Eco-Verde srl vi ricorda che entro la fine di Aprile, oltre ad avere la scadenza per la compilazione e la dichiarazione del MUD,  scadranno altri adempimenti da portare a termine per la gestione dei rifiuti, vi ricordiamo infatti:

     

    • Contributo Sistri 2018 per aziende produttrici di rifiuti pericolosi con oltre 10 addetti. Per conoscere l’importo del contributo e per il pagamento accedere con la chiavetta in dotazione all’area personale del portale Sistri.

     

    • Contributo annuale per l’iscrizione all’albo dei Gestori Ambientali per trasportatori di propri rifiuti e distributori ed installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).