Autore: Eco-Verde srl

  • OBBLIGO DI DENUNCIA DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO

    L’autorizzazione per attivare un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro è sempre obbligatoria per aziende e attività commerciali e, secondo quanto stabilito all’art. 4 della Legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), impianti audiovisivi e altri strumenti, dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per: esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale. Si ricorda che l’autorizzazione è preventiva rispetto all’attivazione dell’impianto.

    Prima di poter installare un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro, dunque, è necessario acquisire l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, previa presentazione di apposita istanza. Unica eccezione  a tale previsione è avere uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali presenti in azienda (qualora siano rappresentate).

    Inoltre, sul luogo di lavoro, in ogni caso, andrà posta particolare attenzione al posizionamento delle telecamere: la legge prevede che non possano essere inquadrate postazioni di lavoro fisse o aree dedicate all’attività lavorativa.

    Installare sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione può costare alle imprese un esborso economico considerevole e/o, nei casi più gravi, anche dei provvedimenti di tipo penale (come da sentenza della Cassazione n. 4331 del 30 gennaio 2014).

    Le sanzioni prevedono come minimo multe da 154,00 a 1.549,00 euro o l’arresto da 15 giorni a un anno (salvo che il fatto non costituisca reato), ma in alcuni casi possono essere anche superiori a tali importi.

  • GREEN PASS OBBLIGATORIO DAL 6 AGOSTO

    Dal 6 agosto il green pass sarà obbligatorio per una lunga serie di attività: dai bar e ristoranti al chiuso alle palestre, dai musei ai cinema. Sarà compito degli esercenti, dal 6 di agosto, permettere o negare l’ingresso in base al green pass. I controllori (o verificatori) potranno essere i gestori dei locali, dei ristoranti, delle palestre, dei musei, dei cinema e di tutti i servizi per cui sarà richiesto il green pass, ma anche forze dell’ordine e personale autorizzato delle RSA.

    La lista delle attività per cui servirà il green pass dal 6 agosto comprende:

    -servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

    -spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;

    -musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

    -piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente all’attività al chiuso;

    -sagre e fiere, convegni e congressi;

    -centri termali, parchi tematici e di divertimento;

    -centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

    -sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

    -concorsi pubblici.

    Come si fa a controllare che chi accede sia in regola?

    L’app da scaricare si chiama VerificaC19, è stata sviluppata dal ministero della Salute ed è già disponibile per tutti i dispositivi. Si può effettuare liberamente il download. Una volta installata l’app si procede premendo su avvia scansione e inquadrando il QR code del cliente che può mostrarlo indifferentemente in formato digitale o cartaceo. Se il green pass è valido compare la spunta verde, cognome e nome della persona e data di nascita. In questo caso bisogna anche effettuare un controllo chiedendo la carta d’identità, per confrontare che i dati corrispondano e si tratti della stessa persona. Nel caso in cui esca fuori la x in rosso, invece, il cliente non può accedere perché il codice non è valido.

    Cosa rischia l’esercente se fa entrare una persona che non ha la certificazione verde?

    Per chi permette l’accesso ad un cliente che non ha il green pass o per chi prende parte ad un’attività che non è permessa senza certificazione verde, le multe previste sono a carico sia dell’esercente sia del cliente. Le sanzioni vanno dai 400 ai 1000 euro per entrambi, ma nel caso degli esercenti il rischio è più alto: “Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni“.

  • CERTIFICAZIONE VERDE: QUANDO È OBBLIGATORIA E COME OTTENERLA

    La Certificazione verde COVID-19 era già richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

    Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen.

    Dal 6 agosto la Certificazione verde COVID-19 sarà necessaria in zona bianca per l’accesso nelle seguenti attività:

    – servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo e al chiuso;

    -spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;

    -musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

    -piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere anche all’interno di strutture ricettive;

    -sagre e fiere, convegni e congressi;

    -centri termali, parchi tematici e di divertimento;

    -centri culturali, centri sociali e ricreativi;

    -attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

    -concorsi pubblici.

    La certificazione verde sarà applicata anche in zona gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentite.

    La certificazione verde viene rilasciata passati 15 giorni dall’inoculazione della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o con la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 nei sei mesi precedenti. In alternativa varrà l’attestazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus, con validità 48 ore. Sono esentati dall’esibizione della certificazione verde i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

    I titolari o i gestori delle attività in cui è obbligatoria l’esibizione della certificazione verde sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione la multa sarà da 400 e 1000 € a carico sia dell’esercente che dell’utente. Se ripetuta per tre犀利士
    volte in tre giorni diversi, l’esercente rischia la chiusura dell’attività da 1 a 10 giorni.

    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg

  • STRUTTURE SANITARIE E STUDI MEDICI: ATTESTAZIONE NUOVI REQUISITI AUTORIZZATIVI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021

    La Legge Regionale n. 51 del 5 agosto 2009 ed il Regolamento attuativo DPGR n. 79/R del 17 novembre 2016 e s.m.i., disciplinano l’apertura e l’esercizio delle strutture sanitarie private e degli studi professionali.

    Le suddette norme individuano le caratteristiche ed i criteri per l’esercizio delle strutture sanitarie e degli studi medici ed odontoiatrici soggetti ad autorizzazione e di quelli che devono solamente presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

    A seguito delle recenti modifiche introdotte dal DPGR n. 90/R del 16/09/2020 “Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79”, che prevede nuovi requisiti autorizzativi e la presentazione di nuove “Liste di autovalutazione” per attestare il possesso degli stessi,  le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi professionali dovranno adeguarsi a quanto disposto dal nuovo Regolamento entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso, dandone comunicazione al Comune territorialmente entro trenta giorni dall’avvenuto adeguamento.

    Il termine massimo per l’adeguamento è fissato al  30 settembre 2021.

  • ESPOSIZIONE DEL CONSUMATORE ALL’ALLUMINIO DERIVANTE DAL CONTATTO ALIMENTARE

    PARERE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 2019

    I risultati dei nuovi studi consentono di confermare le conclusioni del parere del 2017 riguardo la migrazione da utensili o imballaggi, condizionata dalle modalità d’uso, come fonte di esposizione alimentare all’alluminio e rafforzano l’attenzione dovuta al potenziale rischio per la salute, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili, rappresentate dai bambini sotto i 3 anni, anziani sopra i 65 anni, donne in gravidanza, persone con funzionalità renale compromessa.

    Già dal 2008 l’EFSA ha definito una dose settimanale tollerabile (TW1) pari a 1 mg/kg p.c./settimana, corrispondente ad es. a 20 e 70 mg di alluminio/settimana, rispettivamente, per un bambino di 20 kg e per un adulto di 70 kg.

    Pertanto il CNSA (comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare) ritiene che:

    -l’alluminio venga inserito con rilievo prioritario nel piano di monitoraggio dei MOCA

    -sia necessaria l’attivazione di idonee modalità di informazione e comunicazione circa il corretto uso dei MOCA contenenti alluminio per la produzione e la preparazione degli alimenti.

    Raccomanda inoltre di utilizzare materiali alternativi o leghe che minimizzano la cessione, sulla base di solide evidenze, soprattutto per le persone più a rischio, precedentemente citate.

  • Nuovo Decreto Legge 17 maggio 2021

    Il nuovo Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 maggio 2021, entrerà in vigore mercoledì 19 maggio 2021 e prevede una serie di riaperture in zona gialla e un allentamento del coprifuoco. Di seguito si elencano le principali novità previste dal Decreto Legge.

    COPRIFUOCO

    Nelle zone bianche dal 1° giugno non vige il coprifuoco. Nelle zone gialle dal 19 maggio il coprifuoco passa dalle 22 alle 23; dal 7 giugno passerà alle 24 per poi essere abolito dal 21 giugno. Il coprifuoco continuerà a non vigere per li spostamenti legati a lavoro, salute e necessità.

    CENTRI COMMERCIALI

    Prevista la riapertura dal 22 maggio di esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive.

    RISTORAZIONE

    Il nuovo Decreto Legge prevede l’apertura di ristoranti al chiuso dal 1° giugno. Sarà consentito anche il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali anche dopo le 18, fino alla chiusura prevista dalle norme sul coprifuoco. Al tavolo resta il limite di 4 persone, se non conviventi.

    I menù dovranno essere consultati preferibilmente in formato digitale o dovranno essere plastificati per garantire la disinfezione dopo l’uso. Altrimenti dovranno essere in carta e gettati dopo ogni singola consultazione.

    Nei bar la consumazione al banco sarà consentita dal 1° giugno.

    BANCHETTI DOPO CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE

    Dal 15 giugno è prevista la ripartenza delle feste, comprese le cerimonie civili e religiose, anche al chiuso. Agli ospiti sarà richiesto il green pass, dunque dovranno essere vaccinati, o essere guariti dal Covid, o essere sottoposti a tampone con risultato negativo nelle 48 ore precedenti l’evento.

    Dovrà inoltre essere individuato un Covid Manager per verificare il rispetto del protocollo da parte di ospiti e lavoratori. Dovrà tenere per 14 giorni l’elenco dei partecipanti per garantire la tracciabilità in caso di positività fra i partecipanti.

    Il buffet dovrà essere servito da personale incaricato, il self service è consentito solo se sul tavolo ci sono porzioni monodose.

    I tavoli dovranno essere distanziati di 2 metri.

    Se al rinfresco c’è musica dal vivo, i gruppi musicali dovranno essere ad almeno 3 metri di distanza dal pubblico se non ci sono barriere di protezione vicino al microfono. È consentito ai partecipanti di ballare, ma solo all’esterno e ognuno dovrà avere almeno 1,2 mq a disposizione.

    Gli eventi in spazi interni sono consentiti solo in zona bianca ed è necessario che gli ospiti abbiano a disposizione 2 mq.

    PALESTRE E PISCINE

    Dal 1° luglio riapriranno le piscine al chiuso, i centri termali e i centri benessere. In piscina dovrà essere garantito il distanziamento di 7 mq a persona. Saranno previsti ingressi contingentati in spogliatoi e docce evitando l’uso comune degli asciugacapelli. Il gestore potrà vietare l’accesso alle docce invitando i clienti a cambiare rapidamente il costume bagnato.

    Negli spogliatoi dovrà essere garantito il distanziamento di almeno 1 metro tra i clienti e dovranno indossare la mascherina.

    Le palestre possono riaprire dal 24 maggio. Deve essere assicurato il distanziamento di 2 metri fra le persone e i locali devono avere adeguati sistemi di ricambio dell’aria senza ricircolo. Devono essere previsti percorsi diversi per entrata e uscita. Il personale deve indossare sempre la mascherina, mentre la clientela solo quando non effettua l’allenamento. L’abbigliamento usato per l’attività sportiva deve essere riposto in zaini personali e non devono essere lasciati in luoghi comuni. Dove possibile, è preferibile che il cliente arrivi già indossando l’abbigliamento per l’attività sportiva. Li spazi comuni possono essere utilizzati solo per cambiare gli indumenti minimi e in tempi ridotti, riponendo gli abiti in contenitori sigillati.

    Il gestore può evitare l’accesso alle docce invitando i clienti a cambiare rapidamente l’abbigliamento da palestra e ad asciugarsi rapidamente i capelli.

    FORMAZIONE

    I corsi di formazione pubblici e privati potranno riprendere le lezioni in presenza dal 1° luglio.

    DISCOTECHE

    L’attività in sale da ballo, discoteche e simili resta sospeso.

    PARCHI TEMATICI DI DIVERTIMENTO

    L’apertura di parchi tematici e di divertimento è anticipata al 15 giugno.

    SPORT: EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE

    La presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso. La capienza dovrà essere non superiore al 25% di quella massima e il numero di spettatori non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso.

    MONTAGNA

    Gli impianti di risalita riapriranno dal 22 maggio. È previsto il contingentamento degli ingressi alle cabinovie e si dovrà sempre indossare la mascherina. Dovrà essere fissato un tetto giornaliero dei biglietti di viaggio vendibili, legato alle caratteristiche del comprensorio sciistico.

    Di seguito il link per consultare il testo del Decreto Legge 17 maggio 2021

    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/SG

  • Rinnovo iscrizione categoria 8 classe B Iscrizione N°FI19762

    Con la presente per comunicarvi che dal 18/05/2021 inizia la validità del  rinnovo della  nostra  autorizzazione.

  • RIAPERTURA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

    Ai sensi dell’art. 4 del nuovo DECRETO-LEGGE del 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” in vigore dal 23 aprile 2021
    dal 26 aprile 2021, solo nella zona gialla, saranno consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del DL n. 19 del 2020 (ore 22.00), nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
    Dal 1 giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

    Si rimanda al Decreto Legge del 22 aprile 2021 e alla la bozza attuale delle indicazioni delle Regioni per la riapertura degli esercizi commerciali, fra i quali anche la ristorazione:

     

    DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n.52

     

    Bozza, Proposte 2021 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la riapertura delle attività

  • Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata

    Oggetto: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata – Nuova Circolare del Ministero della Salute prot. n.0015127 del 12 aprile 2021

     

    Di seguito le indicazioni procedurali dettate dalla Circolare in oggetto per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

     

    1. A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

    Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

     

    1. B) Lavoratori positivi sintomatici

    I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

     

    1. C) Lavoratori positivi asintomatici

    I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

    Il lavoratore di cui alle lettere B) e C), per il reintegro, invia al datore di lavoro per il tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

    I lavoratori positivi con guarigione certificata da tampone negativo, ma che hanno casi ancora positivi nel nucleo familiare convivente, non devono essere considerati contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con le modalità sopra indicate.

     

    1. D) Lavoratori positivi a lungo termine

    I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

    Ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto al datore di lavoro, per il tramite del medico competente.

    Il periodo intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Per tale categoria non si ravvisa la necessità da parte del medico competente di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, salvo specifica richiesta del lavoratore.

     

    1. E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

    Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, se il lavoratore non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente.

     

    Per la visione della circolare si rimanda al link in basso:

    https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null

  • I PUBBLICI ESERCIZI POSSONO SVOLGERE SERVIZIO MENSA

    Con nota n. 004779 del 22.01.2021, il Ministero dell’Interno ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. c) del DPCM del 14 gennaio 2021, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, è 犀利士
    possibile l’attività di ristorazione all’interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande.
    Pertanto, l’attività può essere svolta non solo da imprese con specifico codice ateco 56.29.1 (mense) o 56.29.2 (catering continuativo su base contrattuale) ma anche da parte di esercizi che svolgano tale attività sulla base di un rapporto contrattuale con il committente del servizio, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
    Inoltre, la nota ministeriale chiarisce che, al fine di agevolare le attività di controllo, è opportuno che gli esercizi interessati a fornire detto servizio tengano in pronta visione:
    • copia del contratto sottoscritto tra esercente e datore di lavoro;
    • elenco dei nominativi del personale beneficiario del servizio.

    Eco-Verde srl è in grado di offrire una copia del contratto da far firmare al Pubblico Esercizio e Ditta Cliente.