Autore: Eco-Verde srl

  • DPCM 2 MARZO 2022

    Il 4 Marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM del 2 Marzo 2022 che prevede “Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass”.

    Il DPCM è entrato in vigore il 4 Marzo 2022 e prevede le seguenti novità:

    – la certificazione verde COVID-19 rilasciata alla somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario avrà una validità al massimo di 540 (cinquecentoquaranta) giorni. Prima della scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, il PN-DGC emetterà una nuova certificazione verde COVID-19 con validità di ulteriori 540 (cinquecentoquaranta) giorni comunicandola all’intestatario;

    – per le persone provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di 180 (centottanta) giorni con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, per l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione richiede in aggiunta una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare. La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo è richiesta, in aggiunta, anche prima del termine di 180 (centottanta) giorni della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo;

    – è stata aggiornata l’app Verifica C19;

    – sono state aggiornate le possibilità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 inerenti il sistema scolastico, università e over 50. Inoltre, per i verificatori, è previsto che devono utilizzare l’ultima versione dell’applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia utilizzata l’ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni;

    – il Ministero della salute rende disponibili periodicamente all’Agenzia delle Entrate, l’ente designato per la riscossione delle sanzioni, gli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale.

  • DATE APERTURA PROCEDURA INFORMATICA BANDO ISI INAIL 2021

    L’Inail ha pubblicato le date per provvedere all’inserimento della procedura per gli incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro (65% a fondo perduto) indetto lo scorso dicembre.

    Dal 2 maggio al 16 giugno 2022 potranno essere inserite le domande nella procedura informatica, mentre dal 23 giugno 2022 potrà essere scaricato il codice identificativo.

    Il giorno di apertura dello sportello informatico sarà invece comunicato il 12 settembre 2022, insieme alle regole tecniche per l’inoltro definitivo della domanda.

    Ricordiamo inoltre che il bando ha stanziato più di 273 mila euro per 5 assi di finanziamento:

    – Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

    – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC);

    – Progetti di bonifica di materiali contenenti amianto;

    – Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;

    – Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

  • Modifica art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) in materia di obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    La modifica interessa la formazione di datori di lavoro, dirigenti e preposti; in particolare il datore di lavoro deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”  come previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza tra Stato, Regioni, e Province autonome di Trento e di Bolzano.

    Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza ha il compito di adottare “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire la durata, i contenuti minimi , e le modalità di verifica finale del percorso formativo.

    Per quanto concerne dirigenti e preposti “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; relativamente alla figura del preposto sono previste attività formative che devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

     

    Altra novità è stata introdotta con provvedimento del  21 dicembre 2021 che prevede il tracciamento degli addestramenti  in un apposito registro informatizzato.

    La violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.

  • CIRCOLARE N.9498 DEL 4 FEBBRAIO 2022 E ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DELL’8 FEBBRAIO 2022

    Sono state introdotte delle novità con la nuova circolare e la nuova ordinanza riguardanti la quarantena e l’autosorveglianza e l’utilizzo delle mascherine.

    In particolare la nuova circolare n.9498 del 4 febbraio 2022 riduce la quarantena, per i contatti stretti, a 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo per i soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e per i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, la cui cessazione è condizionata dall’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Inoltre è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine della quarantena precauzionale.

    Mentre la nuova Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 febbraio 2022 prevede l’obbligo dall’11 febbraio di avere con se la mascherina all’aperto e di indossarla in caso di assembramenti e fino al 31 marzo vige l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso. Quest’ultimo obbligo non sussiste quando, per caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

    Non sono invece obbligati ad indossare le mascherine:

    – i bambini sotto i 6 anni;

    – le persone con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;

    – le persone che svolgono attività sportiva.

  • DPCM 21/01/2022

    Il 21 Gennaio 2022 è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il nuovo DPCM contenente nuove misure per il contenimento dei contagi Covid, con entrata in vigore dal 1 Febbraio 2022.

    La principale novità è che per le seguenti esigenze essenziali e primarie della persona non è richiesto il possesso della Certificazione Verde Covid-19:

    – esigenze alimentari e di prima necessità, per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio (ipermercati, supermercati, discount; commercio al dettaglio di prodotti surgelati, di animali domestici e alimenti per animali domestici, di carburante, di articoli igienico-sanitari, di medicinali, di articoli medicali e ortopedici, di materiale per ottica, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento);

    – esigenze di salute, per le quali è consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e comunque alle strutture sociosanitarie, ai veterinari, anche per gli accompagnatori;

    – esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici delle Forze di Polizia e delle Polizie locali;

    – esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi socio sanitari per la presentazione urgente di denunce.

  • DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022 N.1

    Il 7 gennaio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L n.1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, con entrata in vigore dall’8 gennaio 2022.

    Le novità del nuovo Decreto Legge sono:

    Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età.

    Per gli Over 50 in ambito lavorativo, sia pubblico che privato (compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati), è obbligatoria l’esibizione della Certificazione Verde Rafforzata dal 15 febbraio 2022.

    Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”.

    I lavoratori che non saranno in grado di produrre la Certificazione Verde Rafforzata saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della Certificazione Verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non è prevista retribuzione.

    Le sanzioni previste per chi non rispetta l’obbligo vaccinale sono:

    – 100 € per coloro che non si sottopongono alle somministrazioni pur essendo obbligati;

    – da 600 a 1.500 € per chi non presenta la Certificazione Verde Rafforzata sul luogo di lavoro. Se la violazione è reiterata, la somma viene raddoppiata.

    Obbligo vaccinale per tutto il personale universitario, il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il personale degli Istituti tecnici superiori, senza limiti di età, equiparandoli a tutto il personale scolastico.

    Obbligo di presentazione della Certificazione Verde Base per l’accesso ai servizi alla persona e per le visite in presenza ai detenuti degli istituti penitenziari dal 20 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, mentre per i pubblici uffici, i servizi postali, bancari e finanziari e le attività commerciali dal 1 febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022.

    Nelle scuole elementari, in presenza di un caso di positività in classe, viene applicata la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni.

    In presenza di almeno di due casi di positività nella classe, viene applicata la DAD per la durata di 10 giorni.

    Nelle scuole secondarie di primo grado, in presenza di un caso di positività in classe, viene applicata la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni.

    Con due casi di positività, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti da 120 giorni, si applica la DAD per la durata di dieci giorni.

    Con almeno tre casi di positività nella classe si applica la DAD per la durata di 10 giorni.

    Ecco una calendarizzazione delle nuove regole:

    https://ancitoscana.it/images/coronavirus/2.jpeg


    Di seguito il link con rimando al testo ufficiale del Decreto Legge 1/22 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale:

    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg

  • DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.229

    Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge n.229/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”  per dare una ulteriore spinta al contenimento del SARS-CoV-2.

    Le principali novità introdotte con il nuovo Decreto-legge sono:

    Estensione della Certificazione Verde Rafforzata, a partire dal 10 gennaio 2022, per:

    – alberghi e strutture ricettive;

    – feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

    – sagre e fiere;

    – centri congressi;

    – servizi di ristorazione all’aperto;

    – impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

    – piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

    – centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;

    – accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale e regionale.

    Le capienze massime per l’accesso agli eventi e competizioni negli impianti sportivi, in zona bianca,  scendono al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

    In tema di quarantena (misure in vigore dal 31 dicembre 2021)

    Per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o dopo la somministrazione della terza dose o dopo la guarigione e che sono venuti a contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19, non viene più applicata la quarantena precauzionale, ma sono obbligati ad indossare fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed effettuare, solo se sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare dopo cinque giorni dall’ultima esposizione.

    Per chi invece ha effettuato la seconda dose da oltre 120 giorni la quarantena è ridotta a 5 giorni.

    Il governo si è attivato per l’ottenimento di un prezzo calmierato per le mascherine di tipo FFP2.


    Di seguito il link di rimando al testo del Decreto Legge n.229/2021:

    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg

  • NUOVA ORDINANZA REGIONALE N.66 DEL 28/12/2021 PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19

    Il 28 dicembre 2021 il Presidente della Giunta Regionale Toscana ha firmato una nuova ordinanza che contiene ulteriori misure per la gestione dell’emergenza da COVID-19, in vigore dal 29 dicembre 2021 fino alla fine dell’emergenza sanitaria prevista per il 31 marzo 2022.

    La nuova ordinanza, in particolare, precisa le nuove modalità di diagnosi dei casi positivi e dei contatti stretti, le metodiche di tracciamento ed i criteri di fine isolamento e fine quarantena.

    Per le modalità di diagnosi il test antigenico rapido positivo sarà sufficiente a definire il caso confermato di Covid-19 con conseguente isolamento del soggetto senza la conferma del test molecolare. Il test antigenico rapido dovrà essere esteso anche ai contatti ad alto rischio del soggetto positivo, che dovranno immediatamente effettuare la quarantena.

    Inoltre è stato ritenuto opportuno considerare potenziali Omicron tutti i soggetti con tampone molecolare con esito “rilevato”, procedendo immediatamente al tracciamento.

    Per le metodiche, le centrali di tracciamento dovranno seguire le seguenti indicazioni:

    – tracciamento dei casi positivi non vaccinati;

    – tracciamento dei casi positivi vaccinati;

    – tracciamento dei contatti stretti limitatamente a quelli avvenuti nelle 48 ore precedenti.

    Chi effettua il tampone antigenico rapido (farmacie, associazioni di volontariato, laboratori privati, medici di base e medicina generale, pediatri di libera scelta) è obbligato ad inserire in tempo reale e correttamente nei sistemi informatici regionali tutti quelli con esito positivo, per garantire la tempestiva presa in carico dei soggetti.

    Per quanto riguarda i criteri di fine isolamento e di fine quarantena, l’ordinanza prevede:

    – la fine dell’isolamento di un soggetto positivo al Covid-19 può essere effettuata anche attraverso il test antigenico rapido;

    – per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, la fine della quarantena è prevista dopo 7 giorni con alla fine un tampone antigenico negativo oppure dopo 14 giorni anche in assenza di test diagnostico per i contatti ad alto rischio, mentre i contatti a basso rischio, per i quali non è necessaria la quarantena, devono mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie;

    – per i soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, la fine della quarantena è prevista, sia per i contatti ad alto rischio che per quelli a basso rischio, trascorsi 10 giorni con alla fine un test antigenico rapido negativo oppure trascorsi 14 giorni anche in assenza di test diagnostico.

    È fortemente raccomandato di far eseguire un test diagnostico a fine quarantena, anche antigenico rapido, per tutte le persone che vivono od entrano regolarmente in contatto con soggetti fragili od a rischio di complicanze.


    Di seguito i link per il rimando ai 3 allegati dell’Ordinanza Regionale:

    ALLEGATO 1 – https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/ALLEGATO_1_ATTO_2021AP000460_CICLO_1.pdf/ddf998e3-ba14-6257-48b9-b61f25ad0ab9

    ALLEGATO 2 – https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/ALLEGATO_2_ATTO_2021AP000460_CICLO_1.pdf/ccd71fe4-3e9e-cf25-708a-80b65b92aa64

    ALLEGATO 3 – https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/ALLEGATO_3_ATTO_2021AP000460_CICLO_1.pdf/a8009bce-d771-aef8-ed54-5575baa3fbd6

  • DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021 N.221

    Il 24 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.221 che introduce nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2021.

    Di seguito si elencano le principali novità.

    Stato di emergenza nazionale

    Lo stato di emergenza nazionale, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è stato prorogato al 31 marzo 2022.

    Durata delle certificazioni verdi COVID-19

    Dal 1 febbraio 2022, la validità della Certificazione Verde rilasciata a seguito della vaccinazione è ridotta da 9 a 6 mesi.

    Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

    Dal 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore del seguente Decreto Legge, è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto e trova applicazione anche in zona bianca, fino al 31 gennaio 2022.

    Fino al 31 marzo 2022 è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. Nei suddetti luoghi e per il medesimo periodo di tempo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

    I dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sono obbligatori anche per l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto.

    Consumo di cibi e bevande

    Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della Certificazione Verde rafforzata.

    Disposizioni in materia di eventi di massa o feste all’aperto

    Fino al 31 gennaio 2022, sono vietate le feste, gli eventi a queste assimilati e i concerti che prevedono assembramenti anche all’aperto. Sono sospese anche le attività svolte in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

    Accesso strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

    A decorrere dal 30 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice sono consentite esclusivamente a:

    – soggetti muniti di Certificazione Verde COVID-19 a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;

    – soggetti in possesso di Certificazione Verde COVID-19 a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente all’esito negativo del test antigenico rapito o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso.

    Estensione Certificazioni Verdi COVID-19 “base”

    Dal 10 gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza, la Certificazione Verde COVID-19 “base” viene richiesta anche per lo svolgimento di corsi di formazione privati svolti in presenza.

    Estensione Certificazioni Verdi COVID-19 “rafforzate”

    Dal 10 gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza, la Certificazione Verde COVID-19 “rafforzata”, quindi rilasciata solo tramite vaccinazione o guarigione dal covid-19, diviene obbligatoria per l’accesso ai seguenti servizi:

    – al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;

    – musei e mostre;

    – centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

    – parchi tematici e di divertimento;

    – al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi centri educativi per l’infanzia);

    – sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

    Di seguito il link per il rimando al testo completo del Decreto Legge:

    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg

  • DECRETO LEGGE “FISCO-LAVORO” N.146/2021

    La definitiva conversione in legge del Decreto Fisco-Lavoro n.146/2021 definisce una “miniriforma” del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, andando ad integrare 14 articoli del Testo Unico ed a sostituire integralmente l’Allegato I, con l’obiettivo di aumentare le tutele prevenzionistiche sostanziali.

    Questa “miniriforma” tende ad operare contemporaneamente su cinque pilastri della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

    – una implementazione delle attività formative e di addestramento;

    – funzioni di vigilanza e controllo più stringenti e delle correlate responsabilità del preposto;

    – estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle competenze di vigilanza ed ispezione, che in precedenza erano riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;

    – la riformulazione del potere di sospensione dell’attività lavorativa dell’impresa per lavoro sommerso e gravi violazioni della sicurezza;

    – il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.

    FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

    In merito alla formazione, le novità sostanziali sono che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un accordo dove si accorpino gli Accordi attuativi del Testo Unico in materia di formazione per garantire:

    – la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

    – l’indicazione delle modalità delle verifiche finali di apprendimento obbligatoria per tutti i discenti dei corsi formativi e di addestramento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

    Un’altra novità è l’obbligatorietà di ricevere una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in base ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il datore di lavoro, equiparandolo ai dirigenti e ai preposti.

    In merito all’addestramento, si stabilisce che consiste in una prova pratica per il corretto uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche DPI, oltre che ad una esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Il tutto deve essere obbligatoriamente tracciato da un apposito registro, verbalizzando gli interventi di addestramento effettuati.

    L’attività di formazione e aggiornamento dei preposti deve essere svolta interamente in modalità in presenza e con cadenza almeno biennale o quando si rende necessario per l’insorgenza di nuovi rischi o l’evoluzione di rischi già esistenti.

    Le sanzioni previste per queste inadempienze sono l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6388,23 euro.

    PREPOSTO

    Il preposto, con il nuovo D.L. n.146/2021, assume un ruolo di centralità accanto al datore di lavoro e al dirigente nel sistema di gestione aziendale e della sicurezza sul lavoro.

    Il datore di lavoro e il dirigente hanno l’obbligo di individuare il/i preposto/i per l’effettuazione delle attività di vigilanza, che consistono in:

    – sovrintendere e vigilare sull’osservanza dei singoli lavoratori sugli obblighi di legge e sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza;

    – sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI.

    Se il preposto rileva comportamenti non conformi, è obbligato a intervenire per modificare il comportamento errato fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Se queste non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori.

    Tale inadempienza del preposto è punibile con l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 491,40 a 1474,21 euro.

    Altro obbligo del preposto è quello di interrompere l’attività e informare il datore di lavoro e il dirigente se riscontra deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo, pena l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 491,40 a 1474,21 euro.

    Anche per le attività in regime di appalto e subappalto, il nuovo D.L. n.146/2021 stabilisce che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare al committente il personale individuato per svolgere le funzioni di preposto.

    Questa inosservanza è penalmente sanzionata con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

    SOSPENSIONE DELL’IMPRESA

    Possono essere intrapresi dei provvedimenti di sospensione dell’impresa se vengono riscontrare delle carenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e se è agevolato il lavoro irregolare.

    La sospensione scatta se, al momento dell’accesso ispettivo, viene rilevato almeno il 10% dei lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ma anche se il personale occupato come lavoratori autonomi occasionali opera in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

    Mentre in materia di salute e sicurezza, viene sostituito integralmente l’Allegato I del D.Lgs. 81/08, che elenca le gravi violazioni da cui scaturiscono i provvedimenti degli organi ispettivi, ripristinando il riferimento al rischio amianto, la cui mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare rischio di esposizione ad amianto costituisce un’inadempienza grave.

    Nel caso in cui venga intrapreso il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa dell’impresa, il datore di lavoro è comunque obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.

     

    ISPETTORATO DEL LAVORO

    Con il D.L. n.146/2021 viene conferito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro la pienezza dei poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, collaborando in modo paritario con le Azienda Sanitarie Locali competenti per territorio.

    ORGANISMI PARITETICI

    Nel D.L. n. 146/2021 viene prevista l’istituzione di un repertorio degli organismi paritetici con specifica definizione dei criteri identificativi, sentendo preventivamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.

    Inoltre vien stabilito che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, insieme all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i dati relativi a:

    – imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto attività di formazione organizzata dagli stessi;

    – rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;

    – rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e gestione della sicurezza.

    I dati comunicati dagli organismi paritetici verranno analizzati dall’Ispettorato del Lavoro per individuare i criteri di priorità nella pianificazione della vigilanza e dall’INAIL per individuare i criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi, tenendo conto che l’adesione agli organismi paritetici è volontaria ed ha come obbiettivo essenziale l’efficacia prevenzionistica.