Autore: Eco-Verde srl

  • MISURE DI SICUREZZA PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI IN CASO D’EMERGENZA

    Per la protezione dei dati da agenti (persone malintenzionate, persone non malintenzionate, infrastrutture tecnologiche, eventi naturali) è necessario impostare delle barriere che agiscono, in scenari negativi che devono essere evitati riducendo/eliminando la possibilità di azione da parte dell’agente di minaccia, il quale sfrutta una vulnerabilità, ovvero una debolezza. In altri termini: le barriere riducono il rischio, ovvero il verificarsi dello scenario negativo, innescato da una vulnerabilità che si vuole evitare.

    Esistono diverse tipologie di barriere:

    • barriera di inaccessibilità: rende inaccessibili i dati ad un agente di minaccia; ad esempio: sistemi ad accesso protetto (sala server, quadro elettrico), un sistema di canali per isolare i cavi di rete.
    • barriera di contenimento dell’agente di minaccia: trattiene l’agente di minaccia all’interno di un sistema chiuso affinché esso non possa esprimere, in tutto o in parte, il suo potenziale dannoso;
    • barriera di contenimento della vulnerabilità: agisce per limitare i danni salvando quanto possibile; si deve adottare quando non è più possibile annullare il danno, ma solo contenerne gli effetti;
    • barriera di riduzione della vulnerabilità: è orientata a ridurre le vulnerabilità operando sulla differenziazione;
    • barriera di riduzione della quantità: ha la finalità di ridurre la quantità di dati esposta ad un pericolo;
    • barriera comportamentale: si riferisce al comportamento umano che ci si può ragionevolmente attendere in uno specifico scenario negativo; tale barriera è un mix di misure organizzative (formazione, regolamenti), esperienza delle persone (affinata anche con prove e simulazioni), valutazione del loro stato emotivo, efficacia dei sistemi di sorveglianza/vigilanza;
    • barriera di allarme: fornisce, ad un’entità in grado di ricevere e comprendere il messaggio, l’avviso dell’insorgenza di una minaccia;
    • barriera di sostituzione: sostituzione di un componente altamente vulnerabile con uno meno vulnerabile;
    • barriera di contemporaneità della minaccia: realizzata per impedire che due eventi avvengano contemporaneamente o in capo ad un unico agente di minaccia, in quanto tale condizione potrebbe evidentemente rendere più probabile, e grave, il danno;
    • barriera composita: formata da due o più barriere tra loro combinate.

    Le barriere devono essere messe in atto per prevenire situazioni di emergenza; il Data Protection Officer ed il Titolare del trattamento devono valutare l’efficacia di risposta da parte delle barriere.
    Le barriere sono un altro modo di classificazione delle misure di sicurezza da attuare per la compliance al GDPR.

    Se avete dei dubbi non esitate a contattarci! Eco-Verde è una società di consulenza che offre attività di supporto, supervisione e revisione della documentazione e delle procedure aziendali che comportano il trattamento di dati personali per l’adeguamento ad una normativa in costante evoluzione, a seguito dell’entrata in vigore del GDPR.

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  • Nuova circolare su controlli datoriali e protezione dei dati personali

    Il datore di lavoro detta le regole per l’esecuzione e la disciplina del lavoro, e ha il potere di controllare che l’attività lavorativa dei dipendenti sia eseguita conformemente alle direttive da esso impartite, ma d’altra parte i lavoratori hanno il diritto al rispetto della loro riservatezza secondo la disciplina principalmente prevista dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970).

    Anche il GDPR prevede che le attività di controllo del lavoratore siano svolte in un contesto di trasparenza e di adeguata protezione dei dati personali, e l’art. 88 del Regolamento europeo stabilisce una riserva di legge a favore degli Stati nazionali, i quali possono emanare regole particolari atte a garantire la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti durante i trattamenti dei dati nel contesto del rapporto di lavoro.

    Di recente è stata pubblicata una circolare che traccia il quadro sugli adempimenti e le misure in materia di protezione dei dati personali conseguenti all’esercizio dei poteri di controllo da parte del datore di lavoro per fornire agli associati uno strumento operativo per evitare di incorrere in violazioni dello Statuto dei Lavoratori e del GDPR.

    Obblighi e istituti giuridici della protezione dei dati entrano infatti in relazione diretta con le disposizioni inerenti al diritto del lavoro mentre le attività di trattamento dei dati personali debbono essere progettate ed attuate in modo da rispettare i paletti fissati da tali disposizioni.

    La disciplina sulla protezione dei dati personali integra le disposizioni giuslavoristiche nella definizione delle condizioni e dei limiti cui l’esercizio dell’attività datoriale dovrebbe/deve soggiacere per soddisfare i requisiti fondamentali dell’ordinamento, per essere compatibile con il rispetto dei diritti e delle libertà dei lavoratori.

    Se avete dei dubbi non esitate a contattarci! Eco-Verde è una società di consulenza che offre attività di supporto, supervisione e revisione della documentazione e delle procedure aziendali che comportano il trattamento di dati personali per l’adeguamento ad una normativa in costante evoluzione, a seguito dell’entrata in vigore del GDPR.

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  • SOLLECITO PER UNA FATTURA, MA È UN VIRUS

    Impiegato riceve un sollecito per una fattura scaduta ma è un virus: privacy dei dipendenti violata e sanzione all’azienda.

    Foto di Pixabay – pexels.com

    Un ingenuo impiegato di Interserve, una grossa società che nel Regno Unito opera come fornitore strategico del governo e tra i propri clienti, ha abboccato ad una classica mail di phishing inviata da un falso fornitore che sollecitava il pagamento di una fattura scaduta con tanto di file allegato che conteneva, invece del documento, un ransomware capace di crittografare tutti i dati presenti nei server aziendali compresi quelli del personale.

    Quando il dipendente ha aperto la mail contente il malware ha scartato l’ipotesi che si potesse trattare di un messaggio nefasto per l’attività girandola così al collega dell’amministrazione sottolineando che si trattava di una fattura da pagare. Quando quest’ultimo ha cliccato sul file ZIP allegato la segnalazione dell’antivirus ha riconosciuto il file scaricato ed estratto come sospetto mettendolo in automatico in quarantena per poi proseguire con la propria mansione senza preoccuparsene troppo. Il danno, ormai, era stato fatto.

    Anche se la rimozione del virus da parte del programma sembrava essere andata a buon fine in realtà l’hacker aveva mantenuto l’accesso al pc del dipendente che in quel momento si trovava in smart working a causa della pandemia e, durante i giorni seguenti, il cybercriminale ha compromesso 283 sistemi e 16 account in quattro domini e riuscendo a mettere le grinfie anche su 4 database in cui erano memorizzati tutti i dati personali dei 11300 dipendenti comprese molte informazioni sensibili di ciascuno di essi.

    “Questa violazione dei dati potrebbe causare danni reali ai dipendenti, poiché li ha resi vulnerabili alla possibilità di furto di identità e frode finanziaria“, ha spiegato John Edwards, che guida l’autorità inglese per la protezione dei dati, la quale al termine dell’istruttoria su questo disastroso data breach lo scorso 24 ottobre ha reso noto di aver inflitto alla Interserve una sanzione pari a circa 5,1 milioni di euro.

    Nel comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, il garante inglese si è espresso anche aspramente nei confronti della società: “Lasciare la porta aperta ai cyber-attaccanti non è mai accettabile, soprattutto quando si ha a che fare con le informazioni più sensibili delle persone. Il più grande rischio informatico che le aziende devono affrontare non viene dagli hacker al di fuori della loro azienda, ma dalla noncuranza all’interno della stessa“.

    Probabilmente, quelle parole messe nero su bianco dall’autorità che pesano come un macigno sulla reputazione della Interserve, sono scaturite anche dal fatto che, se da una parte la società aveva prodotto un fiume di procedure, (tra cui la policy sulla sicurezza delle informazioni, quella sulla gestione delle minacce e delle vulnerabilità, oltre a linee guida per la risposta agli incidenti ransomware, etc.), nei fatti però tutto ciò serve a ben poco “se la tua azienda non monitora regolarmente le attività sospette nei suoi sistemi e non agisce in base agli avvisi, o non aggiorna il software e non fornisce formazione al personale“, come ha rimarcato lo stesso John Edwards.

    “Sprovveduto o incompetente quanto si voglia qualificare quell’impiegato pur di trovare un capro espiatorio, è chiaro però che in realtà il suo maldestro operato non è altro che il risultato di una gestione perlopiù burocratica dei temi della privacy e della cybersecurity che produceva tanta carta e pochi fatti.”

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  • D.Lgs. 105/2022 – Congedo parentale e di paternità

    Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il nuovo D.Lgs. 105 che introduce le nuove regole in materia di congedo parentale, maternità e paternità.

    Questo nuovo decreto riconosce al padre lavoratore un congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi, che viene applicato anche al padre adottivo o affidatario, e può essere fruito a partire dai 2 mesi precedenti il parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio (e in caso di morte perinatale del figlio). Per il parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Per tutta la durata del congedo è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

    Per quanto riguarda le lavoratrici autonome, viene estesa l’indennità giornaliera di maternità anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possono essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico ASL.

    E’ anche prevista una nuova articolazione per i congedi parentali.

    In particolare, a ciascun lavoratore dipendente spetta per 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione fino al dodicesimo anno (e non più al sesto) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Entrambi i genitori hanno poi diritto, in alternativa tra loro, a un periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi. In sintesi quindi i mesi di congedo indennizzabile salgono da 6 a 9 mesi complessivi, per un limite massimo di 6 mesi a genitore.

    Al genitore solo invece sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.

    Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata, è stata riconosciuta la possibilità di utilizzare il congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo) di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore, ed entrambi hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

    https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-DCGIURIDICA-REGISTROUFFICIALE-0002414-06122022.pdf

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  • Un italiano su tre non si fida di come le aziende trattano i dati personali

    Foto di Pixabbay – pexels.com

    Dopo la pandemia di COVID-19 un italiano su tre non si fida più di come le aziende trattano i dati personali.

    Il sentimento che emerge dagli italiani in materia di privacy e di trattamento dei dati personali e sensibili è la preoccupazione. In particolare, per quanto riguarda i dati condivisi a cavallo tra il 2020 e il 2021, quando, a causa dell’emergenza pandemica di COVID-19, c’è stata la grande diffusione dello smart working. A rivelarlo è la ricerca di OpenText, una, azienda che si occupa di soluzioni e software di enterprise information management, condotta da 3Gem a marzo 2022 su un campione di 27000 consumatori distribuiti in vari paesi del Mondo (tra cui Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia, Australia, Canada, Singapore, India, Brasile e Giappone).

    Dalle risposte delle 2000 persone intervistate in Italia è emersa una generale mancanza di fiducia nei metodi di gestione dei dati sensibili da parte delle aziende, assieme ad una scarsa conoscenza dei dati stessi e dei fini per cui vengono archiviati. Con il nuovo modello di lavoro ibrido che continua a prevedere una parte in smart working il 74% degli italiani si preoccupa maggiormente rispetto al passato di come le aziende garantiscano la protezione dei dati su modelli distribuiti, anche se poi, solo il 38% dichiara di comprendere a fondo le norme che regolamentano il data privacy.

    Il 32% degli intervistati ha dichiarato di non fidarsi di come le aziende trattano i dati personali pur dovendone accettare le policy per continuare ad utilizzare i servizi. Il 49% del campione invece diversifica la propria fiducia tra alcune aziende che ritiene più meritevoli e altre meno, ma solo il 15% si fida completamente di come gestiscono i dati. Secondo Antonio Matera, Regional Vice President Sales Italy – Malta, Greece & Cyprus di OpenText, I consumatori italiani si sono rivelati tra i più preoccupati e, allo stesso modo, tra i più attenti ed informati. Complice il periodo della pandemia che ha incentivato lo smart working.

    Seppure i consumatori sappiano sempre meglio come proteggere i propri dati non sempre questi comportamenti vengono messi in pratica. Solo il 38% degli intervistati controllano con regolarità le impostazioni per assicurarsi di seguire le migliori pratiche per mantenere i propri dati sicuri.

    In questo scenario, poi, emergono nuovi aspetti che le aziende devono prendere in considerazione maggiormente rispetto al passato anche per trasformare le preoccupazioni in un vantaggio informativo. Infatti, secondo Antonio Matera, la necessità di proteggere le informazioni personali è diventata una situazione critica anche per le aziende. Tutti i settori dell’industria e dei servizi possono trovare nella privacy dei dati non solo sfide, ma anche opportunità. Riuscire a proteggere con successo i dati personali dei clienti, infatti, significa aumentare la loro fiducia e aumentarne in ultima analisi la fedeltà. Basti pensare che oltre la metà degli italiani intervistati sarebbe disposta a pagare di più pur di vedere i propri dati protetti adeguatamente.

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  • Nuovo servizio per segnalare le telefonate indesiderate

    Foto di Porapak Apichodilok – Pexels.com

    È in funzione il nuovo servizio telematico per segnalare al Garante della Privacy la ricezione di telefonate indesiderate, che sostituisce la segnalazione tramite il modello cartaceo, che non dovrà più essere utilizzato, e fa parte di un pacchetto di servizi e di procedure online che il Garante sta implementando per semplificare il rapporto con i cittadini e gli adempienti previsti per i titolari.

    La segnalazione riguarda un singolo Titolare, ma possono essere inserite segnalazioni relative a più chiamate, purché riferite sempre allo stesso Titolare.
    La segnalazione può riguardare anche la ricezione di “telefonate mute”, ovvero quelle chiamate svolte per finalità commerciali in cui la persona contattata, dopo aver risposto, non viene messa in comunicazione con alcun interlocutore, ma l’utente sente una sorta di rumore ambientale chiamato anche “comfort noise”.

    È richiesta la massina accuratezza durante la compilazione dei dati visto che, data la grande quantità di segnalazioni che pervengono al Garante, le informazioni segnate nel modulo saranno esaminate in maniera automatizzata aggregando e confrontando le informazioni ricevute. Si ricorda, inoltre, che le false informazioni rilasciate all’Autorità hanno conseguenze di carattere penale.

    Il sistema automatizzato non permette, inoltre, di inserire segnalazioni generiche del tutto prive di elementi circostanziali (come l’utenza interessata, l’oggetto, la descrizione della promozione, la data e l’ora di ricezione delle telefonate, il numero chiamante, il titolare del trattamento, ecc.).

    Con questo nuovo servizio a beneficio degli utenti vessati dal telemarketing, in particolare quelli che si sono iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni “RPO” senza ottenere i risultati sperati, adesso l’Autorità sarà agevolata nel perseguire gli operatori commerciali di telemarketing che continuano a non rispettare le regole del Codice della Privacy.

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  • NUOVO D.M. 3 SETTEMBRE 2021

    Il 29 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo Decreto Ministeriale 3 Settembre 2021, denominato “Minicodice”, che prevede dei criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

    Per tale motivo sarà necessario procedere con una nuova redazione del documento di valutazione del rischio incendio in base all’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2 del D.Lgs. 81/08 e degli articoli del nuovo Decreto Ministeriale 3 Settembre 2021.

    Sempre in base al D.M. 3 Settembre 2021, il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) diventerà obbligatorio per:

    -le azienda con più di 10 lavoratori;

    -le aziende aperte al pubblico con un indice di affollamento di più di 50 persone esclusi i lavoratori;

    -le aziende in cui si svolgono attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011.

  • GARANTE PRIVACY: SE UN SITO WEB TRASMETTE DATI PERSONALI È NECESSARIO L’UTILIZZO DI PROTOCOLLI SICURI

    Per evitare il rischio di furti d’identità, il titolare deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i principi di “integrità e riservatezza” sanciti dal Regolamento.

    Per questo un’azienda fornitrice di servizi idrici è stata sanzionata dall’autorità visto che l’accesso al sito web della stessa azienda dedicato ai “servizi online” avveniva tramite il protocollo di rete “http” non crittografato e non sicuro; in questo caso c’era il rischio che i dati inseriti in anagrafica (nomi, cognomi, codici fiscali/partite iva, indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono e dati di fatturazione) potessero essere oggetto di furti d’identità.

    Pertanto, si rende necessario mettere in atto, fin dall’inizio, misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i dati personali e successivamente effettuare revisioni periodiche delle misure di sicurezza adottate.

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  • Decreto trasparenza: le disposizioni transitorie non sono poi così transitorie

    Il 13 agosto scorso è entrato in vigore il D.lgs. 104/2022 “Decreto trasparenza” che sottolinea l’importanza di comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni ivi previste per tutelare i propri diritti.

    Riguardo agli obblighi di trasparenza da parte del datore di lavoro, si possono sintetizzare le seguenti situazioni: rapporti di lavoro sorti dal 13 agosto 2022 in poi, per i quali trova piena applicazione il decreto trasparenza, con conseguente obbligo da parte del datore di lavoro di fornire le informazioni integrative al lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa ed almeno 24 ore prima in caso di modifica incidente sulle predette informazioni. In questo caso il lavoratore non deve effettuare alcuna richiesta, dovendo ricevere le informazioni direttamente dallo stesso datore di lavoro, garantendo la massima trasparenza.

    1. rapporti di lavoro sorti dal 13 agosto 2022 in poi , per i quali trova piena applicazione il decreto trasparenza, con conseguente obbligo da parte del datore di lavoro di fornire le informazioni integrative al lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa ed almeno 24 ore prima in caso di modifica incidente sulle predette informazioni. In questo caso il lavoratore non deve effettuare alcuna richiesta, dovendo ricevere le informazioni direttamente dallo stesso datore di lavoro, garantendo la massima trasparenza.
    2. rapporti di lavoro instaurati alla data del 1° agosto 2022 dove il lavoratore per ricevere le informazioni previste dal decreto trasparenza deve effettuare una richiesta scritta al datore di lavoro o al committente, la cui mancanza non fa sorgere alcun obbligo in capo a quest’ultimo.
    3. Una volta effettuata la richiesta, in caso di modifica dei trattamenti incidente sulle informazioni integrative di cui all’art. 1-bis, il lavoratore deve essere informato almeno 24 ore prima. rapporti di lavoro instaurati tra il 2 e il 12 agosto 2022 per i quali il lavoratore deve effettuare richiesta scritta come al punto precedente.


    Secondo le tempistiche dettate dalla legge, si instaura una differenza di trattamento tra dipendenti in base alla data dell’inizio del rapporto di lavoro; per questo motivo il datore di lavoro è invitato a dare a tutti i lavoratori le informazioni previste riducendo il rischio di vertenze fondate su presunti trattamenti pregiudizievoli.

    L’ispettorato del lavoro, imputato ad effettuare i controlli relativi agli adempimenti del Decreto Trasparenza, dovrà applicare le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del datore di lavoro o del committente.
    In ogni caso, relativamente al Decreto Trasparenza,  restano da chiarire una serie di punti.

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  • La ripetibilità nella privacy è utile?

    La valutazione del rischio è un concetto applicabile a vari ambiti, quali la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e la privacy. Facendo riferimento a questo ultimo campo citato l’analisi del rischio si traduce, sinteticamente, nella valutazione dell’impatto e della probabilità del verificarsi di possibili minacce per i trattamenti dei dati personali da parte delle aziende.

    Il processo di valutazione del rischio privacy è composto da 4 fasi:

    • identificazione dei pericoli;
    • analisi dei pericoli;
    • valutazione dei pericoli;
    • trattamento del rischio.


    Affinché una valutazione del rischio possa essere considerata “di buona qualità” deve possedere alcune caratteristiche. Una di queste è la “ripetibilità”, ovvero garantire che la valutazione dia risultati simili e confrontabili nel tempo.
    La valutazione del rischio dovrebbe essere svolta regolarmente almeno una volta all’anno, oppure, ogni volta che si evidenziano cambiamenti significativi circa il contesto nel quale opera l’organizzazione, inoltre ripetere la valutazione porta al miglioramento della metodologia utilizzata e permette di constatare se le misure introdotte sono efficienti o devono essere modificate.

    La ripetibilità è una caratteristica fondamentale della valutazione del rischio perché garantisce al titolare dei dati che il gruppo, o il valutatore singolo, che ha il compito di svolgere la valutazione del rischio abbia ricevuto le stesse informazioni delle valutazioni precedenti, rendendola il più possibile oggettiva.

    Per rendere coerenti tra loro successive valutazioni del rischio relative al medesimo contesto è necessario che le informazioni rimangano coerenti nel tempo. Il gruppo di valutazione o il valutatore singolo deve seguire le linee guida stabilite che definiscono l’approccio e gli strumenti per il calcolo della probabilità di rischio e dei fattori che intervengono a determinare tale valore. Per rendere ripetibile una valutazione del rischio è opportuno seguire lo standard ISO/IEC 27701:2019 che specifica i requisiti e fornisce una guida per stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente un PIMS (Privacy Information Management System).

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