Autore: Eco-Verde srl

  • Adempimenti Piscine

    Adempimenti Piscine

    Come comunicato dal Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 16.3.2016, il termine ultimo per l’adeguamento dei requisiti richiesti per le piscine ad uso natatorio già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale (emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23/R) era il 31 dicembre 2016.

    Entro questa data tutte le piscine ad uso collettivo in esercizio (agriturismi, hotel, alberghi, B&B, case vacanza, ecc.) dovevano adeguarsi alla normativa specifica.

    Nel nuovo Regolamento sono state recepite le misure di semplificazione contenute nella Legge Regionale n.84/2014 che interessano le piscine di tutte le strutture ricettive e che riguardano:

     

    • Possibilità di realizzare banchine in manto erboso intorno alla vasca;
    • Possibilità di garantire la pulizia dei bagnanti prima dell’ingresso in acqua anche con sistemi alternativi a docce e lavapiedi;
    • Autocontrollo dei parametri di balneazione;
    • Possibilità di utilizzare siepi o sistemi di allarme al posto della doppia recinzione.

     

    Eventuali deroghe strutturali per le piscine esistenti possono riguardare:

    • La pendenza del fondo vasca
    • L’altezza del vano vasca
    • Requisiti tecnici di scalette e gradini
    • Colore dei materiali
    • Spazi perimetrali intorno alla vasca
    • Cabine spogliatoio
    • Caratteristiche dei presidi di primo soccorso
    • Locali per il personale

     

    Eco-Verde srl è in grado di assistere i propri clienti con:

     

    • corsi di formazione obbligatoria per responsabile della piscina e addetto agli impianti tecnologici
    • elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del piano di autocontrollo
    • analisi chimica e microbiologica dell’acqua di vasca e di approvvigionamento.

     

    Si riporta inoltre a titolo informativo il relativo apparato sanzionatorio a seguito delle inadempienze riscontrate ai sensi della L.R n.8/2006:

     I titolari delle piscine che esercitano l’attività senza l’autorizzazione o senza la SCIA sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 6000. La sanzione comporta l’immediata chiusura dell’impianto.

     

    I responsabili delle piscine prive della documentazione relativa al funzionamento e all’autocontrollo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000. La sanzione comporta l’immediata chiusura dell’impianto.

     

    I responsabili delle piscine prive dei requisiti strutturali, gestionali, tecnici e igienico-ambientali dell’impianto piscina, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.

     

    I responsabili delle piscine prive dei requisiti fisici, chimico- fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000, nel caso in cui non si adempia nei termini indicati alle prescrizioni impartite dall’azienda USL.

     

    I responsabili delle piscine prive del personale di assistenza ai bagnanti durante l’orario di apertura sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000; tale sanzione non si applica nel caso in cui non sia prevista la presenza dell’assistente ai bagnanti.

     

    I responsabili delle piscine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento al comune in cui ha sede l’impianto di una somma da euro 200 a euro 1200, nei seguenti casi:

    a)    mancato svuotamento dell’acqua delle piscine;

    b)    mancata esposizione del regolamento della piscina;

    c)    presenza di bagnanti in numero superiore alla capienza massima della piscina.

  • Valutazione Campi Elettromagnetici

    Valutazione Campi Elettromagnetici

    Il 2 settembre è entrato in vigore il D.Lgs 159/2016 (G.U. del 18 agosto 2016) che attua la Direttiva 2013/35/UE sulle “sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.

    Tali disposizioni riguardano la protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

    Per “campi elettromagnetici” si intendono: i campi elettrici statici, i campi magnetici statici e i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze comprese tra 0 e 300 Ghz.

    I campi elettromagnetici rappresentano uno dei rischi fisici oggetto della disciplina in materia di salute e sicurezza di cui al titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.

    Il nuovo Decreto modifica il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) agli artt. dal 206 al 212, aggiornando il campo di applicazione, le definizioni, i valori limite di esposizione e valori di azione, la valutazione dei rischi e l’identificazione dell’esposizione, le disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi, la sorveglianza sanitaria e le deroghe.

    E’ stato inoltre introdotto il nuovo art. 210 bis che riguarda nello specifico l’informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

    La disciplina relativa alla protezione dai rischi derivanti da campi elettromagnetici si applica alle attività lavorative dove vi sia possibilità di esposizione a campi elettromagnetici con frequenza da 0 Hz a 300 GHz ed è finalizzata:

    – alla riduzione degli effetti a breve termine che tali campi possono determinare sull’uomo, detti “effetti biosifici”: un campo elettromagnetico può causare al lavoratore effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti corporei, oppure effetti non termici come la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali;

    – alla riduzione, o, se possibile, eliminazione, dei rischi derivanti dalla presenza di oggetti che in un campo elettromagnetico possono causare interferenze con le attrezzature o con dispositivi medici, propulsione di oggetti, innesco di incendi o esplosioni, ecc (“effetti indiretti”).

    Il capo IV non riguarda i rischi derivanti dall’esposizione a lungo termine a campi elettromagnetici.
    La valutazione del rischio derivante da esposizione a campi elettromagnetici non è necessaria se i lavoratori utilizzano esclusivamente attrezzature normalmente immesse sul mercato per uso non professionale e conformi alle norme di prodotto dell’Unione europea, che stabiliscono livelli di sicurezza più rigorosi di quelli fissati dal capo IV del titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.
    Il datore di lavoro deve, nell’ambito della valutazione di tutti i rischi, considerare anche quelli derivanti dai campi elettromagnetici che possono essere generati da attrezzature, impianti e altre attività lavorative, tenendo conto dei valori limite di esposizione (VLE).
    I valori limite di esposizione sono da considerarsi rispettati qualora la valutazione evidenzi valori di esposizione inferiori ai valori di azione (VA), mentre se i valori di azione sono superati, il datore di lavoro deve adottare specifiche misure tecnico-organizzative al fine di prevenire il superamento dei valori limite di esposizione. La valutazione si effettua tenendo conto delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza del fabbricante; qualora non sia possibile accedere a tali informazioni, la valutazione dell’esposizione si effettua sulla base di misurazioni e calcoli.

    Le misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori sono adottate, sulla base della valutazione per eliminare il rischio, ovvero ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori limite di esposizione, prioritariamente prevedendo:

    – la sostituzione delle attrezzature che generano i campi elettromagnetici;

    – l’adozione di altre metodologie di lavoro;

    – la riduzione dell’esposizione e l’adozione di barriere di protezione.

    I luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azioni devono essere indicati con apposita segnaletica ed il loro accesso deve essere limitato in maniera opportuna.

    Le attività di informazione e formazione dei lavoratori devono riguardare le risultanze della valutazione del rischio, gli effetti dei campi elettromagnetici ed i rischi specifici per i lavoratori particolari, quali:

    – soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche;

    – soggetti particolarmente sensibili;

    – donne in gravidanza.

    La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata con periodicità almeno annuale e può essere richiesta dal lavoratore in caso di segnalazione di effetti indesiderati o inattesi sulla salute.
    Il superamento dei valori limite di esposizione (VLE) è ammesso solo in determinati casi ed a determinate condizioni dettagliatamente stabiliti o, ricorrendone i presupposti, per deroga temporanea autorizzata dal Ministero del Lavoro.

  • Non solo MUD

    Non solo MUD

    Eco-Verde vi ricorda che entro la fine di Aprile, oltre ad avere la scadenza per la compilazione e la dichiarazione del MUD,  scadranno altri adempimenti da portare a termine per la gestione dei rifiuti, vi ricordiamo infatti:

    • Contributo Sistri 2017 per aziende produttrici di rifiuti pericolosi con oltre 10 addetti. Per conoscere l’importo del contributo e per il pagamento accedere con la chiavetta in dotazione all’areapersonale del portale Sistri.
    • Contributo annuale per l’iscrizione all’albo dei Gestori Ambientali per trasportatori di propri rifiuti e distributori ed installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
  • Oli Esausti

    Oli Esausti

    Tutte le aziende che effettuano cotture mediante friggitrici, hanno l’obbligo di controllare la salubrità dell’olio mediante kit per monitorare la presenza dei composti polari.

    Pertanto è obbligatorio che nel Manuale della Sicurezza Alimentare (Piano HACCP) venga inserita la procedura di controllo degli oli usati, il cambio e lo smaltimento degli stessi.

     

    La Circolare n° 1/1991 del Ministero della Sanità dice che: “… i grassi e gli oli con composti polari superiori al 25% non sono adatti al consumo”.

     

    Il rischio di deterioramento dell’olio è legato al punto di fumo, cioè quella temperatura a cui un grasso alimentare riscaldato comincia a decomporsi (disidratarsi), alterando la propria struttura molecolare e formando acroleina, una sostanza tossica e cancerogena. Inoltre, quando il grasso comincia a sviluppare fumo, questo è maggiormente fastidioso per l’inalazione e per gli occhi proprio a causa del contenuto in acroleina.

    Il punto di fumo è una caratteristica del grasso, che dipende dalla miscela di acidi grassi contenuti, della percentuale in acqua e di altri fattori: pertanto può essere stimato solo come valore medio per tipo di grasso. Il punto di fumo è dunque un valore determinante per la buona uscita della frittura e soprattutto per la salubrità del piatto e per la salute dell’operatore.

    Per le fritture sono consigliati dunque quegli oli con un punto di fumo elevato, superiore ai 180°C.

    È quindi importante non riutilizzare troppe volte lo stesso olio poiché i grassi potrebbero essere già stati denaturati.

  • Scadenza per l’utilizzo di Trattori Agricoli e Forestali

    Scadenza per l’utilizzo di Trattori Agricoli e Forestali

    Entro marzo 2017, anche chi fino ad ora era stato esentato dall’obbligo di acquisizione dell’abilitazione all’uso dei trattori agricoli e forestali – sia a ruote che a cingoli – (potendo documentare di avere una esperienza di guida del trattore all’interno del ciclo lavorativo aziendale di almeno due anni nei dieci anni precedenti), avrà l’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento (della durata di 4 ore) ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

     

    Resta inteso che chiunque non possa documentare l’esperienza biennale pregressa è tenuto all’acquisizione del titolo abilitativo prima di essere adibito all’uso dell’attrezzatura, pertanto dovrà frequentare l’intero corso di formazione (13 ore – 3 teoria + 5 pratica trattore a ruote + 5 pratica trattore a cingoli) e sostenere i relativi esami (scritto e pratico).
  • MUD 2017

    MUD 2017

    Vi ricordiamo che come ogni anno è necessario compilare e trasmettere il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) alla Camera di Commercio territorialmente competente, con riferimento all’anno 2016.

    In assenza di modifiche di legge il MUD da presentare, sarà quello previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, e successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015.

    La scadenza è il 30 aprile 2017: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio 2017.

    La compilazione del MUD è obbligatoria per i soggetti che sono così individuati:

             Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

             Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

             Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

             Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

             Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

    A seguito di pubblicazione aggiornata sul sito Eco-Verde siamo a precisare che secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché’ i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto, sono quindi esenti dalla presentazione della suddetta dichiarazione.

  • Tabelle Nutrizionali

    Tabelle Nutrizionali

    Secondo la Circolare Ministeriale del 16 Novembre 2016, alcuni produttori di alimenti sono stati esentati dall’obbligo della <犀利士
    a href=”https://www.eco-verde.com/etichette-nutrizionali/” target=”_blank”>dichiarazione nutrizionale
     (clicca per altre informazioni).
    In particolare, il punto 19 dell’allegato V estende la deroga all’obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera 1) del  regolamento UE n. 1169/2011  agli “alimenti , anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.
    La disposizione del punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011 si ritiene debba applicarsi a:
    -Alimenti artigianali
    -Fornitura diretta al consumatore finale o a “strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”
    -Fabbricante di piccole quantità di prodotti: fanno parte di questa categoria tutti coloro che rientrano nella categoria delle microimprese (con fatturato annuo inferiore a € 2.000.000 e un numero di dipendenti inferiore a 10).
    -Livello locale delle strutture di vendita: “nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini”.
    -Vendita al dettaglio: attività svolta da chi acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

  • Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP

    Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP

    AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO RSPP

     

    L’aggiornamento ha periodicità quinquennale e decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (11 gennaio 2012), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati dal settore ATECO di appartenenza, individuata come segue:
    BASSO – 6 ore
    MEDIO – 10 ore
    ALTO – 14 ore
    L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del citato Accordo.
    Nei corsi di aggiornamento quinquennale non devono essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
    – approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
    – sistemi di gestione e processi organizzativi;
    – fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
    – tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

     

    PROGRAMMI FORMATIVI

    Aggiornamento rischio basso – Durata 6 ore

    Approfondimenti giuridico-normativi: il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
    Approfondimenti tecnico-organizzativi: la sicurezza dei macchinari e degli impianti
    I sistemi di gestione e i processi organizzativi: linee guida UNI INAIL 2001 sui SGSSL
    Le fonti di rischio: lo stress lavoro-correlato; altri rischi specifici del settore lavorativo (elettrico, VDT, ecc.)
    Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

    Aggiornamento rischio medio – Durata 10 ore

    Approfondimenti giuridico-normativi: il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
    Approfondimenti tecnico-organizzativi: la sicurezza delle macchine e degli impianti
    I sistemi di gestione e i processi organizzativi: linee guida UNI INAIL 2001 sui SGSSL
    Le fonti di rischio:
    • sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
    • stress lavoro-correlato
    • rischi specifici del settore lavorativo
    Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
    Gli adempimenti di informazione, formazione e addestramento: artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Accordi Stato Regione del 21 dicembre 2011 e Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012

    Aggiornamento rischio alto – Durata 14 ore

    Approfondimenti giuridico-normativi: il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
    Approfondimenti tecnico-organizzativi:
    • la sicurezza delle macchine e degli impianti: manutenzione e verifiche periodiche
    • criteri di selezione e uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
    I sistemi di gestione e i processi organizzativi:
    • linee guida UNI INAIL 2001 sui SGSSL
    • lo Standard British Ohsas 18001:2007
    Le fonti di rischio:
    • sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
    • stress lavoro-correlato
    • rischi specifici del settore lavorativo
    Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
    Gli adempimenti di informazione, formazione e addestramento: artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Accordi Stato Regione del 21 dicembre 2011 e Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012

  • Legionella

    Legionella

    Sottoponiamo alla vostra attenzione la presente informativa relativa al problema della “LEGIONELLA”, ricordandovi che il mancato rispetto delle norme e delle leggi vigenti in materia di prevenzione della Legionellosi, può comportare pericoli molto gravi per il responsabile della struttura recettiva.
    Il batterio Legionella, ampliamente diffuso in natura, si trova principalmente associato alla presenza di acqua come sorgenti termali, falde idriche e ambienti umidi in genere. Da queste sorgenti la Legionella può colonizzare gli impianti idrosanitari (rubinetti, docce, lavandini …) e aeraulici (condizionatori, umidificatori…).
    Si può pertanto creare una potenziale situazione a rischio per la salute umana, che può portare sino alla morte del soggetto contaminato, specialmente gli individui più sensibili (anziani, bambini, adulti con patologie cardio-respiratorie…) che possono trovarsi presso le seguenti attività:

     

    HOTEL, ALBERGHI, B&B, CASE VACANZE, AGRITURISMI, PISCINE, PALESTRE, CENTRI BENESSERE, STABILIMENTI TERMALI, STRUTTURE SANITARIE.

     

    Il Datore di lavoro delle suddette strutture deve documentare la valutazione del rischio Legionella e predisporre un Manuale di Autocontrollo secondo le ultime Linee Guida del 07 maggio 2015 approvate in Conferenza Stato Regione ed effettuare campionamenti e analisi microbiologiche dell’acqua per la ricerca della Legionella.

    Pertanto, alla luce del recepimento della nuova normativa, anche chi avesse già provveduto alla predisposizione del Manuale e Procedure per la prevenzione della Legionella, è tenuto ad aggiornarlo con i contenuti delle Linee Guida del 07 maggio 2015 approvate in Conferenza Stato Regione.

    ECO-VERDE srl, in qualità di società di servizi, è in grado di offrire il più ampio supporto per adempiere a tutti gli obblighi di legge, compresa la redazione e l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi relativo alla Legionella.

     

    legionella

    Batterio Legionella su piastra

  • Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro

    Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro

    Con l’introduzione dell’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 sono stati stabiliti i criteri per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
    Per tutti coloro che hanno effettuato il corso con la nuova normativa la scadenza è quinquennale, ma quando deve essere aggiornata la formazione per i Datori di lavoro che ha犀利士
    nno seguito il corso di formazione precedentemente al 26 Gennaio 2012?
    La norma prevede che tutti coloro che hanno frequentato corsi con determinati requisiti (orario didattico e verifica di apprendimento) vadano in scadenza nella data 11 Gennaio 2017.